Il patto di famiglia prevede un trattamento agevolato per le cessioni di aziende e partecipazioni di controllo.
La Cassazione ha considerato la liquidazione effettuata dal legittimario come fosse liquidazione del disponente, con chiari effetti su aliquote e franchigie.
Il patto di famiglia
Il trasferimento di azienda e di partecipazioni (di controllo per le società di capitali) (vedasi anche Risposta a Interpello n. 552/2021) nell’ambito di un patto di famiglia gode delle stesse agevolazioni del trasferimento di azienda e partecipazioni di controllo a favore dei discendenti (art. 3 comma 4 ter D.lgs. 346/1990).
L’atto è inquadrato quale atto a titolo gratuito sottoposto ad onere, soggetto quindi ad imposte sulle donazioni, salvo le esenzioni del caso (Circolare Agenzia Entrate 3/E/2008).
L’agevolazione (esenzione da imposta di donazione) spetta anche se sono cedute quote di socio accomandante (DRE Lazio in risposta ad interpello n. 913-6/2018) (A. Zappi, Il Fisco n. 47/2017).
A maggior ragione non c’è alcuna imposizione ai fini delle imposte dirette (vedasi CTP Matera, n.350 del 5 dicembre 2017).
CTR Bolzano 11/2013: ha considerato tassabile la costituzione di una rendita vitalizia a favore del disponente inserita in un patto di famiglia.
CTR 396 del 23/6/2014: l’agevolazione per l’esenzione in caso di continuazione dell’attività aziendale deve essere richiesta (Sentenza n.396 del 23 giugno 2014 (udienza 5 giugno 2014) della CTR Perugia, Sez. III – Pres. Federico Centrone – Rel. Federico Centrone.
CTR Lazio n. 186/16/2019: l’agevolazione spetta anche se viene trasferita la sola nuda proprietà delle quote, trattenendo l’usufrutto, con riserva del solo di