La determinazione dei ricavi e del risultato d’esercizio può risultare difficoltosa quando chi richiede il contributo perequativo è stato interessato da un’operazione straordinaria.
Nel presente intervento si propone di individuare, in simili situazioni, come procedere a determinare i parametri di accesso all’agevolazione.
Sino al 28 dicembre 2021 sarà possibile inviare l’istanza per il contributo perequativo previsto dal decreto Sostegni bis (art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021).
Nella compilazione del modello è determinante individuare con esattezza l’entità dei ricavi e dei compensi complessivi relativi all’anno 2019 ed il valore del risultato economico di esercizio relativo ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed in corso al 31 dicembre 2020.
Tale individuazione – sia dei ricavi o compensi, sia dei risultati economici da comparare – può diventare certamente più complessa in caso di operazioni straordinarie intervenute nel corso del biennio 2019-2020, anche per la totale assenza di indicazioni legislative o di prassi in tal senso.
Di seguito, dopo aver sinteticamente inquadrato i presupposti del contributo, si analizzerà la correlazione tra le operazioni straordinarie perfezionate nel 2019, rispetto alla loro influenza con il calcolo dei ricavi e del risultato economico relativo a tale anno, e la correlazione tra le operazioni straordinarie perfezionate nel corso del 2020 con l’analisi dell’impatto sul calcolo del risultato economico del 2020.
Funzionamento del contributo perequativo
Ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato spetta, ai sensi dei commi da 16 a 27 dell’art. 1 del D.L. 73/2021, un contributo a fondo perduto a condizione che i ricavi/compensi conseguiti durante il periodo d’imposta 2019 siano inferiori a 10 milioni di euro e che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio almeno pari al 30% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Altra importante condizione è rappresentata dall’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 entro e non oltre il 30 settembre 2021.
L’allegato A del Provvedimento dell’Agenzia Entrate del 4.9.2021 n. 227357 individua gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e 31.12.2020 necessari per la determinazione dei risultati economici di esercizio da utilizzare ai fini della verifica del peggioramento del risultato economico, presupposto per la spettanza del fondo perduto.
Con successivo DM 12.11.2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze (G.U. 1.12.2021 n. 286), si sono determinate le percentuali di determinazione del contributo riassumibili nella seguente tabella.
Ricavi/Compensi 2019 |
% sulla differenza di fatturato/corrispettivi |
non superiori a 100.000 euro |
30% |
maggiori di 100.000 sino a 400.000 euro |
20% |
maggiori di 400.000 e sino a 1 milione di euro |
15% |