Per welfare aziendale si intende l’insieme di iniziative, beni e servizi messi a disposizione dell’impresa come sostegno al reddito per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere del lavoratore.
Le iniziative di welfare producono vantaggi rilevanti sia per le aziende sia per i dipendenti. Esaminiamo come tali iniziative influenzano l’attività aziendale agendo sulla motivazione e la produttività del lavoratore.
I vantaggi del welfare aziendale
E’ evidente che le iniziative di welfare aziendale influenzano positivamente la motivazione al lavoro e, di conseguenza, la produttività dei lavoratori, che se sono più soddisfatti sono anche più disponibili a impegnarsi a produrre in base ai tempi e agli obiettivi dati.
Ne trarranno molteplici vantaggi le aziende, che vedranno abbassarsi i livelli di assenteismo, i tempi di rientro dai congedi facoltativi e ridursi il turnover, in quanto, in tal modo, viene favorita la conciliazione dei tempi di cura e tempi di lavoro.
Ma rilevanti sono anche i vantaggi per i dipendenti e, in particolare, quelli di natura fiscale.
Infatti, i servizi di welfare, riconosciuti da un datore di lavoro ai propri dipendenti, non generano imponibile in capo a essi, se sono messi a disposizione della “generalità dei dipendenti” o di “categorie di dipendenti”.
Nozione di Categoria di dipendenti
Alla nozione di “categoria di dipendenti” può essere riconosciuta una accezione estensiva, includendo qualsiasi raggruppamento di dipendenti con il medesimo inquadramento (es. stesso livello, qualifica, reparto, turno di lavoro); raggruppamento che risponda a criteri di universalità.
Pertanto, affinché i benefit siano esenti da imposizione, è necessario che gli stessi non siano rivolti ad personam o costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
Tale principio è stato più volte richiamato dall’Amministrazione finanziaria, che ha precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non ha riconosciuto l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 51 del TUIR ogni qualv