L’accesso agli atti amministrativi: documentale, civico, generalizzato

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 30 novembre 2021

L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed – eventualmente - ottenere copia dei documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
In anni più recenti, il diritto di accesso è stato ridefinito e ampliato, estendendosi anche a ipotesi di accesso “civico” e “generalizzato” originariamente non previste, in forza di un principio di trasparenza e libera disponibilità dei dati e delle informazioni in mano alla PA, visto come attuazione e complemento dei diritti di cittadinanza.

Diritto di accesso agli atti amministrativi: aspetti generali

accesso atti amministrativiL’accesso (documentale) ai sensi della legge n. 241/1990 riguarda “documenti amministrativi”, intesi come rappresentazioni in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una PA e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

È escluso il diritto d’accesso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei procedimenti tributari (per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano), nei confronti dell'attività della PA diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

In particolare, presenta aspetti delicati la questione dell’accesso agli atti e documenti dell’amministrazione finanziaria, sia per quanto attiene al procedimento di accertamento, sia in generale per dati, informazioni, rapporti che interessano i contribuenti.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

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Accesso documentale ex Legge 241/1990

La disciplina del diritto di accesso documentale, ai sensi della legge n. 241 del 1990 prevede:

  • un accesso “partecipativo” o “endoprocedimentale” [art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990] esercitabile nel corso del procedimento amministrativo dai destinatari del provvedimento finale o dai legittimati ad intervenire nel procedimento, che consiste nella possibilità di prendere visione dei documenti del procedimento, dal quale può scaturire un contraddittorio con l'amministrazione e la possibilità che vengano presentate memorie scritte o documenti;
     
  • un accesso “conoscitivo” o “esoprocedimentale” (artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990), esercitabile dopo la conclusione del procedimento dai soggetti interessati per la consultazione o l'acquisizione in copia di un determinato atto o documento al fine di tutelare una propria situazione giuridica soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo).

 

Questioni di privacy

Il diritto alla riservatezza (privacy) dei cittadini è oggetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (codice della privacy).

Tale atto normativo è stato innovato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, a seguito del cui intervento i principi e le regole in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche sono ora primariamente quelli stabiliti dal regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (GDPR - General Data Protection Regulation).

Tale regolamento, “parallelo” alla direttiva 27.04.2016 n.