L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed – eventualmente – ottenere copia dei documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
In anni più recenti, il diritto di accesso è stato ridefinito e ampliato, estendendosi anche a ipotesi di accesso “civico” e “generalizzato” originariamente non previste, in forza di un principio di trasparenza e libera disponibilità dei dati e delle informazioni in mano alla PA, visto come attuazione e complemento dei diritti di cittadinanza.
Diritto di accesso agli atti amministrativi: aspetti generali
L’accesso (documentale) ai sensi della legge n. 241/1990 riguarda “documenti amministrativi”, intesi come rappresentazioni in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una PA e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
È escluso il diritto d’accesso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei procedimenti tributari (per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano), nei confronti dell’attività della PA diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
In particolare, presenta aspetti delicati la questione dell’accesso agli atti e documenti dell’amministrazione finanziaria, sia per quanto attiene al procedimento di accertamento, sia in generale per dati, informazioni, rapporti che interessano i contribuenti.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Accesso “241”
- Questioni di privacy
- Interesse pubblico rilevante
- Gestione da parte dell’Ade
- Segreto d’ufficio
- Segreto professionale
- Motivi dell’accesso
- Accesso documentale: esclusioni
- Procedura
- Accesso “allargato”
- L’accesso civico semplice
- L’accesso civico generalizzato
- Richieste inaccoglibili
- Tempi del procedimento
- Esclusione
- Diniego di accesso
- Riesame
- Motivazione
***
Accesso documentale ex Legge 241/1990
La disciplina del diritto di accesso documentale, ai sensi della legge n. 241 del 1990 prevede:
- un accesso “partecipativo” o “endoprocedimentale” [art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 241/1990] esercitabile nel corso del procedimento amministrativo dai destinatari del provvedimento finale o dai legittimati ad intervenire nel procedimento, che consiste nella possibilità di prendere visione dei documenti del procedimento, dal quale può scaturire un contraddittorio con l’amministrazione e la possibilità che vengano presentate memorie scritte o documenti;
- un accesso “conoscitivo” o “esoprocedimentale” (artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990), esercitabile dopo la conclusione del procedimento dai soggetti interessati per la consultazione o l’acquisizione in copia di un determinato atto o documento al fine di tutelare una propria situazione giuridica soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo).
Questioni di privacy
Il diritto alla riservatezza (privacy) dei cittadini è oggetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (codice della privacy).
Tale atto normativo è stato innovato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, a seguito del cui intervento i principi e le regole in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche sono ora primariamente quelli stabiliti dal regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (GDPR – General Data Protection Regulation).
Tale regolamento, “parallelo” alla direttiva 27.04.2016 n. 680, relativa al trattamento dei dati personali da par