A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e della consequenziale crisi di liquidità, per le aziende italiane è diventata una priorità ottenere anticipi sulle fatture emesse, attività che, normalmente, viene offerta dalle banche commerciali (il tradizionale ‘sconto’ fattura), ovvero dalle società di factoring.
Una alternativa rispetto ai metodi tradizionali di finanziamento è rappresentata dalle società di “Invoice trading” che, operando attraverso piattaforme digitali, mettono in contatto le PMI cedenti il credito con l’investitore terzo.
Il cessionario anticiperà il pagamento della fattura al netto dello sconto accordato in sede di contrattazione.
Invoice trading: normativa di riferimento
L’invoice trading consiste nella cessione di una o più fatture commerciali attraverso una piattaforma on line specializzata che seleziona le opportunità di vendita a una pluralità di investitori; ciò al fine di garantire al soggetto cedente la liquidità di breve periodo cosicché da scongiurare il rischio di tensioni finanziarie.
L’istituto giuridico italiano posto alla base dell’invoice trading è la cessione dei crediti, la cui disciplina si trova negli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile [1].
Secondo la disposizione codicistica il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
I soggetti coinvolti nella cessione del credito
Tecnicamente la cessione delle fatture commerciali avviene da parte di una PMI (cedente) ad un investitore terzo (cessionario) che anticipa l’ammontare della fattura al netto di una commissione che rappresenta la remunerazione del rischio.
Due sono le soluzioni con le quali operano solitamente questi operatori:
- pro solvendo: in questo caso, il cedente rimane responsabile dell’eventuale mancato pagamento da part