Le presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie legittimano l’Ufficio a considerare come ricavi i versamenti e i prelevamenti?
Controlli dei movimenti bancari da parte del Fisco
Il titolare di una ditta individuale di costruzioni impugnava in primo grado un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori imposte Irpef, Irap e Iva (oltre sanzioni), sulla base dei risultati di indagini finanziarie.
La Commissione tributaria provinciale di Bari rigettava il ricorso del contribuente, e riduceva alla metà del minimo le sanzioni.
Proponevano appello sia il contribuente che l’Agenzia delle entrate (quest’ultima solo in relazione alla decisione sulle sanzioni).
La Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.
Affermava in motivazione che il contribuente non aveva dimostrato l’irrilevanza gestionale dei prelievi e dei versamenti sui conti correnti bancari anche intestati ad altri soggetti ma di cui aveva la disponibilità.
Quanto alle sanzioni riteneva sussistenti eccezionali circostanze che rendevano manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo e quella della sanzione.
Ricorre per cassazione il contribuente e l’Agenzia delle entrate deposita controricorso e ricorso incidentale, con cui contrasta il ricorso avverso, chiedendone il rigetto, ed impugna il capo della sentenza relativo alla riduzione delle sanzioni, lamentandone l’insufficiente motivazione perché la sentenza applica la riduzione senza però specificare quali siano le specifiche circostanze di fatto che la giustifichino.
Controlli dei movimenti bancari e onere della prova: le conclusioni della Cassazione
Per la Cassazione, la sentenza è rispettosa dei seguenti principi sulla ripartizione dell’onere della prova precisati dalla giurisprudenza di questa Corte:
“in tema di accertamento delle imposte sui