In questo articolo affrontiamo un argomento particolarmente complesso che riguarda il cosiddetto “Totalization Agreement” o “Social Security Agreement” tra Italia e Stati Uniti: si tratta della Convenzione tra i due Paesi in tema di “Social Security” cioè in tema di Previdenza Sociale.
Analizzeremo in particolare dove è necessario pagare i Contributi Previdenziali nel caso di Cittadini Americani che vengono a lavorare in Italia e di Cittadini Italiani che vadano a lavorare in America.
Iniziamo l’analisi della Previdenza Sociale nell’ambito dei rapporti Italia – USA ricordando che l’Accordo in questione tra i due Paesi è stato siglato nel lontano 1978 e pertanto è stato uno dei primi “Totalization Agreement“ ad entrare in vigore, visti i rapporti di lunga durata tra i due Paesi e la presenza di numerosi immigrati nei rispettivi Paesi.
L’aspetto su cui si focalizza la presente analisi è quello di capire in che Paese si debbano pagare i contributi previdenziali nel caso di flussi migratori tra i due Paesi.
Rapporti Italia USA: dove si pagano i contributi previdenziali?
Il principio base che regola l’Accordo è quello della territorialità della legislazione applicabile, sancito dall’articolo 7 al paragrafo 1:
“Persons to whom this Agreement applies who are employed or self-employed within the territory of one of the Contracting States shall be subject to the laws of such State, except as otherwise provided in this article.”
Ciò significa che, in linea di principio, i Cittadini di uno dei due Paesi che si trovino a svolgere la propria attività lavorativa sul territorio di uno dei due Stati, saranno assoggettati alla legislazione di quello Stato.
Esistono tuttavia una serie di eccezioni a tale regola generale.
Infatti è importante ricordare che, mentre la legislazione previdenziale Italiana è fondamentalmente territoriale, la legislazione previdenziale Americana ha delle particolari caratteristiche di extraterritorialità che rendono possibile una applicazione a determinate fattispecie di entrambe le normative.
Cosa prevedono gli altri paragrafi dell’art. 7 al riguardo?
Il paragrafo 2 stabilisce che:
“Services performed by a United States national in the Italy which are covered under the laws of the United States shall remain covered under the laws of the United States”.
Nella sostanza, questo paragrafo esplicita chiaramente l’extraterritorialità della normativa Americana in tema di previdenza