Il collegio sindacale è obbligato a controllare una serie di dati aziendali tra cui l’esistenza e lo stato del contenzioso, delle cause o vertenze in corso.
Su esplicita richiesta dell’organo di controllo, gli amministratori devono comunicare se sono pervenuti decreti ingiuntivi, atti di precetto e/o altri atti giudiziari volti al recupero dei crediti e/o risarcimento di danni, protesti, ecc..
Successivamente il collegio sindacale deve valutare l’esistenza ed il rischio di contenziosi tributari al fine di verificare l’opportunità di iscrizione contabile di appositi fondi rischi.
Natura dei fondi rischi e controllo del collegio sindacale
In virtù di quanto previsto dagli artt. 2423, e 2424-bis, codice civile il collegio sindacale, nel vigilare sul rispetto dei principio di corretta amministrazione, deve accertare l’esistenza e la probabilità di contenziosi sia di carattere civilistico che tributario, valutando l’opportunità di iscrizione di fondi.
Nel processo di stima di un fondo si può tenere conto dell’orizzonte temporale di riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze:
- si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un’obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
- è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell’esborso connesso all’obbligazione e della data di sopravvenienza;
- la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al momento dell’esborso
La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio.
I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.
Al momento in cui il contenzioso si chiuderà potranno verificarsi tre casi:
- quanto rilevato risulta inferiore al debito verso il creditore;
- l’importo da pagare risulterà inferiore a quanto accantonato;
- l’atto è stato annullato.
Questi gli argomenti qui trattati:
- L’iscrizione dei fondi in bilancio
- Gli accantonamenti per oneri civilistici
- Gli accantonamenti per aziende a rischio di contenziosi fiscali
- Verbale relativo all’esame dei rischi in essere e del contenzioso
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L’iscrizione dei fondi in bilancio
Il Principio contabile OIC n. 13, elaborato dal CNDCEC, definisce i fondi rischi ed oneri “passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati”.
I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati.
Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti per oneri civilistici
Allo scopo di perseguire una perequazione dei redditi nel tempo, l’impresa cerca di provvedere mediante l’imputazione fra i componenti negativi di reddito delle quote che riducono il reddito stesso a vantaggio dei redditi futuri.
Così eventi generici o specifici che peseranno sui redditi futuri, vengono imputati tra i costi di più esercizi, antecedenti al verificarsi dell’evento.
Le ipotesi di accantonamenti a fondo possono essere così riassunte:
- spese, certe o probabili, che si verificheranno in futuro;
- spese per cause legali in corso;
- le spese per garanzia sui prodotti;
- spese per manutenzioni periodiche di impianti;
- contezioso fiscale.
ESEMPIO N. 1
L’azienda ha una polizza assicurativa contro i danni a terzi con una franchigia fino a euro 5.000,00.
Si decide di integrare a detto importo il Fondo responsabilità civile esistente di euro 3.650,00.
Data |
Conti |
Descrizione |
Dare |
Avere |
31/12 |
ACCANT.RESPONS.CIVILE |
Adeguamento fondo |
€ 1.350,00 |
|
31/12 |
FONDO RESPONS.CIVILE |
Adeguamento fondo |
|
€ 1.350,00 |
Dopo l’adeguamento, il Fondo responsabilità civile sarà di euro 5.000,00.
ESEMPIO N. 2
In riferimento ad una causa civile in corso, si accantonano euro 3.000,00 in previsione di eventuale soccombenza di giudizio:
Data |
Conti |
Descrizione |
Dare |
Avere |
ACCAN.CAUSE IN CORSO |
Accantonamento per cause civili in corso |
€ 3.000,00 |
|
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31/12 |
F.DO RISCHI CAUSE IN CORSO |
Accantonamento per cause in corso |
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€ 3.000,00 |
Controllo del collegio sindacale: accantonamenti per aziende a rischio di contenziosi fiscali
In sede di redazione del bilancio di esercizio occorre valutare l’esistenza e il rischio di contenziosi tributari al fine di verificare e valutare la opportunità di iscrizione contabile di appositi fondi.
Qualora in sede di redazione del bilan