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Cessioni da soggetti passivi non residenti: come funziona il reverse charge
Il DPR 633/72, all’articolo 17 ha previsto che:
“Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7 ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.
In altre parole, in caso di soggetti passivi non residenti che agiscono come cedenti/prestatori, l’Iva deve essere assolta dal cessionario/committente se questo è un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale.
La ratio dell’articolo 17 è molto semplice: in queste operazioni l’imposta si fa gravare in capo al soggetto che, per sua natura, è già assoggettato alla normativa Iva in Italia.
In questo modo risultano molto più semplici sia il meccanismo di liquidazione e riscossione dell’imposta sia si evita di aggravare gli adempimenti che i soggetti esteri non residenti dovrebbero compiere nel momento in cui effettuano operazioni rilevanti sotto l’aspetto territoriale in Italia.
Reverse charge soggetti esteri: modalità di adempimento IVA
Esistono comunque diverse possibilità affinché un soggetto passivo non residente che opera in Italia possa assolvere i vari adempimenti previsti ai fini Iva.
Il soggetto non residente può infatti:
- nominare un rappresentante fiscale in Italia (articolo 17 D.P.R. 633/1972);
- nel caso di soggetti comunitari o di soggetti di paesi extra-Ue dove sussistono rapporti di reciproca assistenzacon il nostro Paese, può identificarsi direttamente (articolo 35 ter D.P.R. 633/1972);
- istituire, infine, una stabile organizzazionein Italia.
Mentre nelle prime due opzioni il soggetto estero rimane comunque un soggetto non residente in Italia, nel caso della stabile organizzazione il soggetto è come se fosse un soggetto passivo italiano.
Le indicazioni dell'Agenzia Entrate sul reverse charge soggetti esteri
Per questo motivo, con la risposta all’istanza d’interpello n. 549/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato alcuni principi utili a riguardo e che riguardano gli adempimenti da effettuare in base alla legge Iva.
Il caso posto allo studio dell’Agenzia delle Entrate riguarda un servizio territorialmente rilevante in Italia reso da un soggetto passivo estero non stabilito in favore di un soggetto passivo stabilito in Italia.
L’Agenzia ha ricordato che in questi casi, l’imposta deve essere assolta dal committente italiano tramite il meccanismo del reverse charge o inversione contabile.
La risposta sarebbe stata analoga anche nel caso in cui il prestatore estero fosse stato identificato in Italia ai fini Iva tramite l’identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale.
In passato, con la circolare 14/E/2010, la circolare 36/E/2010 quesito n. 31, e la risoluzione 21/E/2015 abbiamo già chiarito questi aspetti.
Applicazione del reverse charge in caso di fornitore estero extra UE
Per concludere, è bene ricordare le differenti modalità con cui, a seconda che il fornitore estero sia un soggetto extra Ue o soggetto Ue, si attua il meccanismo del reverse charge.
Nel primo caso, il soggetto estero extra Ue deve emettere un documento con la sua posizione extracomunitaria e l’Iva deve essere assolta in Italia dal committente italiano tramite l’emissione di un’autofattura cartacea.
L’autofattura è esclusa dall’obbligo della fatturazione elettronica ma andrà invece considerata nella compilazione dell’esterometro.
Applicazione del reverse charge in caso di fornitore estero soggetto UE
Diversamente, in caso di soggetto passivo Ue, il committente italiano è chiamato ad assolvere gli obblighi di fatturazione e registrazione, integrando il documento ricevuto senza Iva con la nostra imposta e annotandola poi sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.
Questa fattura, per il fatto di essere comunque cartacea, è esclusa dalla fatturazione elettronica e deve essere indicata nell’esterometro e nel modello Intra-2, ma solo se vengono superate le soglie stabilite e solo se l’adempimento non è già stato assolto dalla posizione Iva italiana del soggetto estero.
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A cura di Alberto De Stefani
Giovedì 30 settembre 2021
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...
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