La riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza ha previsto l’istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un Organismo (OCRI) composto da un collegio di tre esperti, con la funzione di assistere il debitore nella procedura di composizione della crisi. Ne esaminiamo struttura e funzioni…
L’OCRI è un organismo composto da un collegio di tre esperti, istituito presso le Camere di Commercio ed a cui viene affidato il compito di gestire i procedimenti di allerta e assistere gli imprenditori nei procedimenti di composizione assistita della crisi.
Ha, quindi, una doppia funzione: da un lato è il depositario delle segnalazioni di crisi, dall’altro è l’agente della procedura di composizione della crisi.
L’OCRI: la composizione
L’art. 16 del Codice della crisi di impresa prevede che l’organismo si articola in vari organi:
- Un referente che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato.
Il referente assume l’incarico di:
- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sulla ammissione all’elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- dare comunicazione tempestiva di avvio del procedimento all’organo di controllo dell’azienda tramite posta elettronica certificata;
- procedere alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti all’albo tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- conferisce gli incarichi al gestore della crisi;
Due dei tre componenti esperti del Collegio sono individuati mediante designazione diretta visto che:
- Uno deve essere designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale;
- Uno deve essere designato dal Presidente della Camera di Commercio, industria e artigianato e agricoltura presso cui opera l’OCRI o da un suo delegato;
- Il terzo componente deve essere individuato dal referente,