In caso di verifica fiscale basata su indagini finanziarie il contribuente può difendersi allegando anche una perizia esplicativa delle movimentazioni bancarie?
La Cassazione sul valore della perizia nel processo tributario
L’Amministrazione finanziaria, con due avvisi di accertamento basati sulle movimentazioni bancarie del contribuente, aveva recuperato a tassazione – ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2 DPR n. 600/1973 (in materia di redditi) e dell’art. art. 51, comma 1, n. 2 DPR n. 633/1972 (in materia di Iva) – maggiore base imponibile sottratta a tassazione per gli anni d’imposta 2002 e 2003, non ritenendo adeguate le giustificazioni addotte dalla parte.
Seguiva ricorso del contribuente, con il quale procedeva ad impugnare non solo i due atti impositivi ma anche la cartella di pagamento emessa a seguito della c.d. riscossione frazionata.
I giudici di prime cure – con verdetto confermato anche in appello – accoglievano le censure opposte, provvedendo a ridurre gli importi contestati attraverso la valorizzazione della perizia giurata depositata in atti dal contribuente.
Seguiva ricorso per Cassazione da parte dell’Ufficio finanziario, con il quale si censurava l’operato dei giudici di appello per avere “ritenuto assolto l’onere controprobatorio gravante sul contribuente circa la destinazione dei prelievi e dei versamenti operati dall’imprenditore sui conti correnti”.
Nel rigettare il ricorso, i giudici di legittimità hanno riaffermato a tutti gli operatori che se “in via di principio (…) è consentito all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti”, allo stesso tempo tale presunzione “deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzati e lo stesso contribuente, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 14420 del 08/07/2005, Rv. 582676 – 01)”.
Nel caso di specie, gli Ermellini mettevano in evidenza che:
“il giudice del merito con accertamento esente da vizi logici, ha ritenuto, in base alla perizia stragiudiziale depositata, era stata in parte provato che i prelievi si riferissero al pagamento di fornitori e i versame