E’ possibile correggere una dichiarazione anche in mancanza di ravvedimento

Una interpretazione giurisprudenziale che non consentisse la correzione della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva.

Correzione dichiarazione: valida anche senza ravvedimento

correzione dichiarazioneLa correzione di una dichiarazione è validamente effettuata anche in assenza di ravvedimento, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale.

Essa è ammessa infatti anche in contenzioso nel caso di errori o omissioni anche se non è stata presentata quella integrativa.

Ciò vale non solo per la dichiarazione dei redditi, ma anche per quella Iva.

Ad esempio, per far valere un credito.

La conferma (perché di conferma si tratta) viene dalla Cassazione.

Con una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per omesso versamento, non veniva riconosciuto un credito non riportato nella precedente dichiarazione.

La ricorrente, nel prendere atto che la Commissione tributaria regionale sosteneva fondata la pretesa dell’ufficio per l’omessa dichiarazione integrativa, ma riteneva che l’omessa presentazione della dichiarazione integrativa non precludesse la possibilità di veder riconosciuto il proprio credito.

Nell’accogliere il ricorso la Cassazione riprende quanto sostenuto già dalle Sezioni Unite secondo cui esiste:

«la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2 comma 8 bis del Dpr. n. 600/73».

Tale facoltà è esercitabile:

«non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante».

Inoltre, il rimborso è esercitabile «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa».

La dichiarazione dei redditi del contribuente, errata di fatto o di diritto, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, in quanto non è accettabile che dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.

Non occorre dimenticare infatti che la dichiarazione dei redditi è una mera esternazione di scienza, ed in quanto tale modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

Del resto, una interpretazione giurisprudenziale che non consentisse la correzione della dichiarazione darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva costituzionalmente sanciti.

 

Fonte: Ordinanza della Cassazione n. 18405 del 30 giugno 2021

 

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A cura Danilo Sciuto

Lunedì 5 luglio 2021