I chiarimenti dell’INPS relativi all’obbligo di versare il contributo forfettario previsto in caso di istanza di emersione di rapporti di lavoro irregolari, specificando anche quali sono i casi nei quali la domanda è rigettata o considerata inammissibile.
Emersione del lavoro irregolare: premessa
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 introduce con l’articolo 103 un meccanismo di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
A seguito di tale normativa, il Decreto 7 luglio 2020 emanato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Ministero dell’Interno e con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha disciplinato il contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Decreto Legge n. 34/2020.
Di recente sull’argomento ritorna l’INPS, allo scopo di fornire indicazioni e chiarimenti relativamente a tale contributo forfettario, così come relativamente agli adempimenti informativi e contributivi per quei periodi per i quali non è dovuto al contributo medesimo.
Inoltre viene specificato che la contribuzione è dovuta comunque nel caso di inammissibilità della domanda o ancora di rigetto della medesima.
Senza voler tornare nuovamente sugli aspetti già trattati dai precedenti documenti di prassi riguardanti l’emersione del lavoro irregolare avvalendosi della norma di cui al Decreto Legge n. 34/2020, la recente Circolare INPS ricor