Quando anche i contributi vanno assoggettati ad Iva

Un contributo erogato da un ente pubblico a favore del gestore di un servizio è comunque inserito in un rapporto fra due parti in cui una si obbliga a fornire all’altra una prestazione di servizi, anche se previsto in via eccezionale per il periodo di pandemia come forma di aiuto per compensare la riduzione delle tariffe. Il caso del Comune che applica una riduzione della TARI.

Contributo degli enti pubblici: soggetto a IVA anche se a carattere eccezionale

contributi enti pubblici ivaL’Agenzia Entrate affronta ai fini Iva il caso in cui un ente pubblico eroghi un contributo, anche in forma di eccezionalità, al soggetto deputato alla gestione di un servizio comunale.

Nel caso di specie, si tratta di un contributo erogato dal Comune, in via straordinaria a causa del Covid-19.

Il Comune che, a seguito della pandemia, ha applicato le riduzioni Tari per alcune categorie di utenze non domestiche, sulla base di una quantità ridotta di rifiuti prodotti, dovrà far concorrere il contributo elargito per compensare tali perdite alla base imponibile Iva, in quanto esiste il nesso di reciprocità fra lo stesso Comune e il gestore beneficiario, che giustifica l’applicazione dell’imposta.

Tale contributo-sostegno deve essere, quindi, fatturato dal gestore in regime di split payment.

Si tratta dunque di un corrispettivo di una prestazione di servizi e non un mero trasferimento di fondi a titolo di indennizzo.

 

Contributi enti pubblici assoggettati ad IVA: il parere contrastante del Comune

Non è dello stesso avviso il Comune (istante), che ritiene tale somma un indennizzo per coprire le riduzioni tariffarie previste a seguito dell’emergenza sanitaria, sicchè la natura di tipo risarcitorio di tali somme, le escluderebbe dall’assoggettamento all’imposta.

Di diverso avviso, come abbiamo visto, l’Agenzia delle Entrate, che cita a conforto della propria tesi le sentenze della Cassazione n. 16825 e 16827 del 30 luglio 2007.

Tale interpretazione, fra l’altro, è confermata da numerose risoluzioni (n. 72/1999, n. 54/2001, n. 90/2002, n. 183/2002, n. 135/2003, n. 100/2005, n. 473/ 2008).

Nell’interpello posto dal Comune, in conclusione, il contributo erogato a favore del gestore, anche se previsto in via eccezionale per il periodo di pandemia come forma di aiuto per compensare la riduzione delle tariffe, risulta inserito comunque in un rapporto fra due parti in cui una si obbliga a fornire all’altra una prestazione di servizi.

Nello specifico, il contributo riconosciuto dall’ente locale al gestore rappresenta una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che hanno visto sospesa la propria attività a causa delle pandemia.

Il contributo quindi rientra nella base imponibile Iva dell’operazione resa dal gestore e dovrà essere fatturato da quest’ultimo in regime di split payment.

 

Fonte: Risposta dell’Agenzia Entrate n. 402 del 10 giugno 2021

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 15 giugno 2021