E’ impugnabile la presa in carico dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate-riscossione nonostante non sia espressamente annoverato nell’elenco degli atti impugnabili.
Tale atto non ha solo un contenuto informativo ma anche una funzione contestativa al pari dell’intimazione di pagamento.
Avviso di presa in carico: natura giuridica
L’avviso di presa in carico è appunto l’atto con cui l’ Agenzia Entrate-Riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell’accertamento esecutivo emesso dall’ Agenzia delle Entrate.
L’ art. 29 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 (poi modificato dal D.L. n. 98/2011), stabilisce al comma 1, lett.b) che gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
Al fine di semplificare la riscossione, il citato art. 29 comma 1, ha introdotto il c.d. Avviso di Accertamento Esecutivo (AV.E.) e la nuova disciplina riguarda gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° ottobre 2011 ed è relativa a imposte sul reddito, addizionali, sostitutive, ritenute, imposte liquidate con tassazione separata, IVA, IRAP e relative sanzioni, per i periodi d’imposta 2007 e seguenti.
Il nuovo Avviso sostituisce, per gli anzidetti tributi, la cartella di pagamento e, costituendo titolo esecutivo, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 gg. dalla notifica effettuata, a cura dell’Agenzia delle Entrate, tramite posta elettronica certificata, ovvero tramite messi comunali o agenti della polizia municipale o, ancora, per mezzo