Con specifico riguardo ai costi cosiddetti infragruppo, costituisce ius receptum il principio per cui l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo da essa versato sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’IVA contestualmente assolta sia detraibile, che questa abbia tratto dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di inerenza, con specifico riferimento ai costi infragruppo.
Nel caso di specie, le società contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento mediante i quali erano state effettuate riprese fiscali per IRES, IRAP e IVA, per l’anno 2008, adducendo l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dei relativi importi ai fini IVA per difetto di inerenza con l’attività d’impresa.
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Esistenza, inerenza e congruità dei costi vanno dimostrate dal contribuente
L’inerenza dei costi di regia infragruppo
Verifica sui costi infragruppo
Nella specie, per quanto di interesse, la Guardia di Finanza aveva effettuato una verifica in relazione ai costi correlati a prestazioni di servizi infragruppo nei confronti di consociate inglesi, che venivano reputati privi del requisito di inerenza.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva poi invece confermato la legittimità della pretesa dell’Ufficio.
Le società contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra le altre, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, per avere la CTR esaurito la motivazione nella lapidaria statuizione secondo cui, pur a fronte delle argomentazioni esposte e dei documenti prodotti, non sussisteva la prova della deducibilità.
Le società adducevano poi la violazione dell’art. 2967 c.c., per avere la CTR fatto malgoverno degli oneri probatori, trascurando l’avvenuto deposito di due relazioni redatte da disti