Se il centro principale degli affari e interessi economici è in Italia non rileva la sola cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione – ad esempio – in una palestra svizzera, attesa la persistente vita relazionale e familiare almeno parzialmente condotta in Italia (disponibilità di una abitazione, iscrizione a circoli sportivi, frequentazione della Scuola da parte dei figli in Italia).
Residenza in Svizzera e ipotesi di reato: il fatto
La Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Varese, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione in relazione a due contestazioni del reato di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi, omesso di presentare, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali per gli anni 2013 e 2014).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando sostanzialmente l’errata applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto, essendo stato residente in Svizzera negli anni 2013 e 2014, il proprio datore di lavoro in Italia aveva operato delle ritenute sulle retribuzioni corrispostegli nella misura del 30%, mediante applicazione dell’aliquota forfettaria, proprio in considerazione della residenza all’estero, in tal modo assolvendo correttamente l’obbligo tributario nei confronti della Repubblica Italiana.
Ha contestato la rilevanza al riguardo del controllo eseguito dalla polizia giudiziaria nel 2016 in ordine alla propria effettiva residenza, in quanto tale controllo era avvenuto a oltre due anni di distanza rispetto all’epoca di realizzazione delle condotte contestate (cioè agli anni di imposta 2013 e 2014) e nel periodo delle vacanze pasquali, quando si era recato nella abitazione dei nonni paterni a Varese in modo del tutto occasionale e non probante.
Né erano stati presi in considerazione ulterior