Le Sezioni Unite della Cassazione avevano pendenti, in questo mese di marzo 2021, quattro ordinanze di rimessione emesse dalla stessa Cassazione tra giugno e settembre del 2020, ordinanze riguardanti invero questioni molto differenti, accumunate però da un aspetto.
Si trattava della determinazione del termine di inizio della decadenza accertativa, da parte dell’Amministrazione finanziaria, in presenza di un utilizzo differito nel tempo di determinate possibilità operative.
La questione da definire è se il termine di decadenza decorra dall’anno di utilizzo oppure dall’anno di formazione del diritto di cui si discute. E’ di tutta evidenza come la questione sia di rilevante impatto pratico.
Decadenza dei termini di accertamento: i sette casi individuati dalla Cassazione
Abbiamo individuato sette casi di decadenza dei termini di accertamento che presentano sostanzialmente le stesse problematiche, e precisamente:
1) L’utilizzo delle perdite fiscali
Le perdite fiscali sono accertabili nell’anno di formazione oppure nell’anno di utilizzo?
Cassazione n. 417/2015, la decadenza decorre dall’anno di formazione delle perdite.
2) L’utilizzo delle detrazioni di imposta
L’eventuale controllo deve riguardare l’anno in cui sono state sostenute le spese oppure l’anno di utilizzo delle stesse?
CTR Torino n. 1698/6/2018, non rileva il fatto che la detrazione sia utilizzata in modo frazionato, nel tempo; il riferimento per eventuali accertamenti è l’anno di formazione del diritto.
3) L’utilizzo delle quote di ammortamento
L’eventuale controllo deve riguardare l’anno in cui il bene è entrato in funzione, oppure l’anno di utilizzo delle quote stesse?
Cassazione n. 9993/2018, le quote di ammortamento possono essere rettificate solo con riferimento all’anno di sostenimento della spesa.
Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 16752/2020 del 6 agosto 2020.
4) L’utilizzo delle quote di svalutazione crediti
Per gli istituti di credito, le quote di svalutazione crediti eccedenti quanto annualmente ammesso in detrazione possono essere sempre accertate?
Ordinanza interlocutoria di rimessione n. 10701 del 5 giugno 2020.
5) Il riporto di un credito di imposta IVA
Tale riporto può posticipare i termini di accertamento? Secondo Cassazione n. 3098/2019 no.
In ogni caso ci sono due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, n. 15525 del 21 luglio 2020 e 20842 del30 settembre 2020
6) Crediti di imposta
Accertabili nel maggior termine degli 8 anni? Cassazione n. 24093/2020 sì; sentenza molto criticata, dalla dottrina.
7) Bonus edilizi
Le stesse identiche problematiche si potranno porre per tutti i bonus e superbonus edilizi e per i mobili; al momento peraltro non siamo a conoscenza di contenziosi, sul punto.
Ma le norme sono abbastanza recenti.
Una di queste questioni (nello specifico quella sollevata con la ordinanza n. 10701/2020) è stata ora risolta, con la sentenza, appunto a Sezioni Unite, n. 8500 del 25 marzo 2021, estensore Giacomo Maria Stalla.
E come si vedrà si tratta di una sentenza che riguarda tutti questi casi, nessuno escluso, per espressa previsione di un principio di diritto.
Analizziamo dapprima la ordinanza di rimessione e poi la sentenza a Sezioni Unite.
L’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 10701/2020
Nello specifico, la sentenza interviene sull’ordinanza interlocutoria n. 10701 del 5 giugno 2020 relativa ai termini di accertamento sull’utilizzo delle quote di svalutazione dei crediti nel mondo bancario.
Ricordiamo il caso: la Cassazione aveva rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione inerente ai termini di decadenza dal potere di accertamento in presenza di componenti pluriennali di reddito.
La questione, che riprendiamo da un nostro precedente articolo, sempre ne il commercialista telematico, era la seguente: l’Amministrazione finanziaria può “rettificare una dichiarazione dei redditi (ovviamente, entro il relativo termine per l’accertamento) contestando un componente di reddito a efficacia pluriennale, sulla base di una diversa ricostruzione o qualificazione giuridica dei fatti costitutivi di esso, quando tali fatti siano avvenuti in un precedente periodo d’imposta la cui dichiarazione non può più essere rettificata per essere decorso il relativo te