La riforma del Terzo settore ha previsto quale requisito per acquisire tale qualificazione, che nell’ente vi sia assenza di scopo di lucro.
In questo contributo ci soffermiamo sul caso relativo ad un socio che concede in locazione un immobile utilizzato come sede sociale dell’associazione. La congruità del valore del canone di locazione sarà requisito fondamentale per scongiurare una contestazione con l’Agenzia Entrate.
Riforma del Terzo Settore e scopo di lucro
La riforma del Terzo settore ha previsto espressamente, affinché un ente possa acquisire tale qualificazione, l’assenza dello scopo di lucro.
L’art. 8 del D.Lgs n. 117/2017, comma 2, prevede espressamente che:
“Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”.
Il legislatore ha quindi riprodotto, all’interno del “Codice del Terzo settore”, la medesima disposizione contenuta nell’art. 148 del TUIR.