Il fisco può imputare al contribuente professionista, nell’ipotesi di interposizione fittizia, l’intero reddito della società? Il beneficio tratto dallo schema operativo va individuato nel vantaggio fiscale conseguito dal professionista, che ha visto ridotto il proprio reddito imponibile?
L’ente impositore, preso atto del reddito dichiarato dalla società che, si ricorda, determina il proprio reddito secondo il principio di competenza e non di cassa, valevole invece per il reddito del socio/professionista, lo può attribuire per l’intero al professionista?
Il Fisco può accertare in capo al professionista la maggiore IRPEF e le relative addizionali derivanti dall’imputazione, in capo al medesimo, del reddito imponibile dichiarato dalla società “ausiliaria” o “di mezzi”?
Il fisco può imputare i ricavi della società di servizi al professionista?
L’anomalia del comportamento addebitato al contribuente è costituita dal fatto di aver scelto di pagare un prezzo maggiore corrisposto alla “società ausiliaria” o “di mezzi”?
In caso di interposizione fittizia le ‘persone interposte’ che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi in tal modo successivamente imputati ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso?
A tali interrogativi ha fornito una precisa risposta una recente pronuncia del giudice di legittimità.
Interposizione fittizia: il principio
Il fisco può attribuire, sulla base di numerosi elementi presuntivi, al contribuente professionista i redditi della società, che gli forniva servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale, essendo stata ravvisata una situazione di interposizione fittizia.[1]
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 2084 del 29 gennaio 2021.
Il caso oggetto di studio della Cassazione
Un notaio ha impugnato la sentenza del giudice tributario di primo grado, che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con il quale era stato rettificato il reddito relativo all’anno 1997 ed erano stati attribuiti al contribuente i redditi di una società, che gli forniva servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale, essendo stata ravvisata una situazione di interposizione fittizia.
Il giudice del gravame, rigettando l’appello gravame, quanto al merito dell’accertamento, ha ritenuto che la contestazione dell’interposizione fittizia era fondata su presunzioni gravi, pre