Approvato il Modello CU 2021 e le relative istruzioni in cui riportare i dati fiscali e previdenziali delle certificazioni lavoro dipendente/assimilato e assistenza fiscale, i dati fiscali e previdenziali delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i dati delle certificazioni dei redditi da locazioni brevi.
Certificazione Unica 2021: premessa generale
Come noto i sostituti d’imposta sono obbligati ad elaborare la Certificazione unica (CU) che contiene i dati relativi ai redditi erogati, alle ritenute operate e all’inquadramento contributivo del rapporto di lavoro e i compensi e le provvigioni erogate e le relative ritenute con riferimento ai lavoratori autonomi.
Nota: con la Certificazione Unica il sostituto d’imposta è tenuto ad attestare quanto segue:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
- i compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
- le somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- i corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);
- le relative ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
Per il periodo d’imposta 2020 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e consegnare ai percipenti le certificazioni uniche entro la data del 16 marzo 2021.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire invece entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro la data del 02 novembre 2021.
Nota: il modello è suddiviso in: a) CU Sintetica (da rilasciare in duplice copia al contribuente entro il 16 /03/2021 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro); b) CU Ordinaria (da trasmettere telematicamente entro il 16/03/2021).
Occorre ribadire che fino all’approvazione di una nuova certificazione, il modello di Certificazione Unica 2021 può essere utilizzato anche per attestare i dati relativi all’anno 2021.
I sostituti d’imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Si ricorda che dallo scorso anno le istruzioni non prevedono più che la certificazio