Nel corso della vita professionale non di rado capita di imbattersi nella richiesta dell’azienda in merito alla fattibilità di assumere, con la qualifica di dirigente, un soggetto che rivesta già la carica di amministratore e/o socio della stessa: la risposta non è sempre immediata e agevole e anzi necessita di una approfondita disamina per evitare che l’azienda e il neo dirigente/amministratore possano incorrere in un successivo disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con notevolissime conseguenze sulla posizione previdenziale del lavoratore e sulla deducibilità fiscale dei costi del lavoro connessi alla prestazione del dirigente.
Cumulabilità tra carica di socio amministratore e dirigente di una stessa società
La definizione di dirigente
Prima di approfondire questa eventuale cumulabilità, occorre definire la nozione giuridica di dirigente che non è del tutto chiara e specifica, ed anzi per determinarne gli elementi caratterizzanti si fa spesso riferimento agli articoli del codice civile:
- dalla definizione di lavoratore subordinato[1] è desumibile che il dirigente sia colui al quale viene attribuito un ampio potere decisionale e una certa autonomia in relazione ad un elevato grado di professionalità;
- il dirigente rappresenta una delle categorie legali in cui il prestatore di lavoro subordinato può essere inquadrato sulla base delle specifiche mansioni attribuitegli[2].
In mancanza di una nozione legislativa generale, la contrattazione collettiva ne individua i requisiti e le caratteristiche proprie sulla base di una definizione indifferenziata presente nei principali contratti collettivi di lavoro, quali ad esempio quello dell’industria, del terziario e del credito.
Si può dunque affermare che il dirigente è quel lavoratore dipendente cui viene affidato il compito di dirigere un’azienda, un ente pubblico o una parte di essi.
È un soggetto dotato di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, e la cui attività è diretta a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
Egli può esercitare il potere direttivo sia su persone che si trovano al vertice della struttura organizzativa sia all’interno di un suo ambito preciso (unità produttiva, settore, area, zona, specifica funzione), in correlazione diretta con l’imprenditore cui è assoggettato.
Se al rapporto di lavoro non si applica alcun CCNL, e quindi non è possibile riferirsi a quanto indicato dalla contrattazione collettiva, si ricorre alla definizione fornita dalla giurisprudenza che considera le mansioni realmente svolte dal prestatore di lavoro, prescindendo dal fatto che ques