Il lavoratore dipendente può trovarsi a svolgere la propria prestazione all’estero a vario titolo: semplici trasferte più o meno lunghe, trasferimenti presso sedi estere, distacchi o vere e proprie assunzioni all’estero presso controllate. Ma come deve avvenire la tassazione del reddito in tali casi? Lo approfondiamo in questo contributo.
Tassazione del lavoro dipendente estero: la residenza fiscale
Il trattamento fiscale delle retribuzioni percepite dai lavoratori dipendenti per le attività svolte al di fuori del territorio nazionale è strettamente collegato al concetto di residenza fiscale.
La qualificazione di un soggetto quale residente o meno nello Stato determina, infatti, l’applicazione di un differente meccanismo di tassazione dei redditi allo stesso riferibili:
- mondiale per i residenti (world wide taxation principle);
- territoriale per i non residenti (source-based taxation principle).
Nell’ottica internazionale i principi generali che indichiamo di seguito devono poi essere comparati con le singole convenzioni eventualmente applicabili.
L’articolo 2 del TUIR ai fini delle imposte sui redditi definisce residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta:
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Codice civile (sede principale di affari e interessi);
- hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del Codice civile (dimora abituale).
Il domicilio inteso come sede principale di “affari e interessi” attiene alla generalità dei rapporti del soggetto, e quindi anche gli interessi di carattere familiare, sociale e morale.
La permanenza del domicilio di una persona deve essere desunta da tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, provino la presenza del suo centro di interessi sul territorio dello Stato.
Le condizioni sopra indicate (iscrizione all’anagrafe, domicilio e residenza) sono tra loro alternative e non concorrenti; pertanto il verificarsi di una sola di esse è sufficiente affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
Il Ministero delle Finanze ha chiarito nella Circolare 2 dicembre 1997, n. 340/E (paragrafo 1) che deve “considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga, nel senso sopra illustrato, il ‘centro’ dei propri interessi familiari e sociali in Italia”.
Modalità di tassazione dei soggetti residenti e non residenti
L’articolo 3 del TUIR stabilisce che:
- i soggetti residenti in base al comma 2 dell’articolo 2 del TUIR sono