Diverse sono le misure agevolative che interessano i lavoratori impatriati in Italia. In questi giorni abbiamo appreso dalla stampa non specializzata che l’Agenzia delle Entrate sta accertando alcuni ricercatori che hanno chiesto l’agevolazione ex art. 44 D.L. 78/2010. La questione ha destato un particolare scalpore anche all’estero. Nel presente intervento cercheremo di inquadrare il problema evidenziando anche qualche utile spunto di difesa di fronte alle eventuali contestazioni dell’Agenzia
Diverse sono le misure agevolative che interessano i lavoratori impatriati in Italia. In questi giorni abbiamo appreso dalla stampa non specializzata che l’Agenzia delle Entrate sta accertando alcuni ricercatori che hanno chiesto l’agevolazione ex art. 44 D.L. 78/2010.
La questione ha destato un particolare scalpore anche all’estero[1].
Nel presente intervento cercheremo di inquadrare il problema evidenziando anche qualche utile spunto di difesa di fronte alle eventuali contestazioni dell’Agenzia.
La disciplina relativa al rimpatrio dei cervelli
L’art. 44 D.L. 78/2010 stabilisce al primo comma che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato[2].
La norma è inequivocabilmente chiara nel prevedere che ai fini della concessione della agevolazione il contribuente deve acquisire la residenza fiscale in Italia.
E’ appena il caso di segnalare che la residenza fiscale è disciplinata a livello di normativa interna dall’art. 2 del tuir.
I conflitti di residenza tra i due paesi sono poi gestiti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il fatto che la norma imponga come requisito l’acquisizione della residenza fiscale implica che il ricercatore doveva essere precedentemente residente fiscalmente all’estero.
L’Agenzia è intervenuta sul tema con la Risoluzione n. 146/E del 29 novembre 2017 dove ribadisce che l’agevolazione per docenti e ricercatori, come pure quella per i lavoratori c.d. ordinari di cui all’art. 16 D.Lgs. 147/2015 richiede, fra gli altri requisiti, l’acquisizione della residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 del TUIR[3].
L’Agenzia osserva che in considerazione della rilevanza del solo dato dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, pertanto, il soggetto trasferito all’estero che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso all’agevolazione in esame, così come non può essere ammesso ad altre agevolazioni aventi analoga finalità attrattiva di lavoratori dall’estero.
Fa eccezione il regime della legge n. 238 del 2010, in via di esaurimento ai tempi della risoluzione, in quanto applicabile ai soli lavoratori rientrati entro il 31 dicembre 2015.
L’Agenzia evidenzia che non possono trovare applicazione le precisazioni fornite con la circolare n. 14 del 2012, con la quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi in relazione al regime di favore disciplinato dalla legge n. 238 del 2010.
Tale legge, a differenza dell’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010, non rinvia espressamente al concetto di residenza valido ai fini reddituali (cioè alla residenza fiscale ex art. 2 del TUIR), e, pertanto, con la circolare n. 14 del 2012 è stato precisato che la mancata iscrizione all’anagrafe della popolazione residente all’estero (AIRE) non determina l’esclusione dal beneficio previsto per i lavoratori rientrati in Italia.
Diversamente, secondo l’Agenzia, identica interpretazione non può essere ammessa per coloro che chiedono di beneficiare dell’agevolazione prevista all’art. 44 del DL n. 78 del 2010, in quanto tale norma fa espresso riferimento all’acquisizione della residenza fiscale; pertanto, è sufficiente che il soggetto integri una sola delle condizioni previste dall’art. 2 del TUIR per essere considerato residente nel territorio dello Stato.
In base a questa interpretazione, l’Agenzia delle Entrate ha accertato i soggetti che