Per la configurabilità del reato di omessa dichiarazione è necessario che l’imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte considerate, sia superiore a 50.000 euro, così che è sufficiente, affinché il reato sia integrato, il superamento della soglia di punibilità anche di una sola delle imposte rientranti nell’ambito di operatività della fattispecie incriminatrice.
La soglia di punibilità è legata ad ogni singola imposta per il reato di omessa dichiarazione.
E’ questo sinteticamente il principio che si ricava dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione – sezione penale – n. 26084 del 16 settembre 2020.
Reato di omessa dichiarazione: il fatto
La Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna, con la quale l’indagato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 5 del D.Lgs n.74/2000 e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione.
Il pensiero della Corte di Cassazione
Osservano i massimi giudici che nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che nell’avviso di accertamento veniva indicato ai fini IRES l’importo evaso pari ad euro 74.790,00 e, quindi, superiore alla soglia di punibilità pari ad euro 50.000,00, restando irrilevante che gli altri importi evasi per IRAP e IVA erano in misura inferiore alla predetta soglia di punibilità.
“Questa Corte ha affermato (Sez.7,n.40577 del 15/07/2016, Rv.268478 – 01) che l’elevazione della soglia di punibilità da euro 30.000 ad euro 50.000 delle imposte, delle quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione, conseguente alla emanazione del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 non rileva ai fini dello ius superveniens con riferimento alla integrazione della fattispecie incriminatrice contestata e ritenuta in sentenza”.
Infatti, la modifica operata dal D.Lgs. n. 158/2015 all’art.5 del D.Lgs. n. 74/2000, non ha inciso sulla r