La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che anche gli immobili concessi in locazione a terzi da parte delle società possono usufruire delle detrazioni previste per gli interventi connessi al miglioramento energetico degli edifici. Tale tesi è stata recentemente confermata dal Fisco superando la precedente interpretazione restrittiva.
Con l’ordinanza 25714/2020, la Corte di cassazione ha ribadito che anche gli immobili concessi in locazione a terzi da parte delle società possono usufruire delle detrazioni previste per gli interventi connessi al miglioramento energetico degli edifici (ecobonus).
Tale tesi è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, con la quale è stata superata la precedente interpretazione restrittiva, da alcune risposte ad interpello, quale, ad esempio, la n. 549 del 13 novembre 2020.
L’argomento è stato approfondito sul sito in numerosi articoli tra cui:
“Può una società cedere il credito relativo all’Ecobonus?”
“Superbonus 110%: i chiarimenti delle Entrate in audizione”
Detrazioni ecobonus per società immobiliari di gestione
Con l’ordinanza 25714 del 13 novembre 2020, la Corte di Cassazione si è si è occupata dell’applicabilità delle detrazioni per le spese per a favore delle società che esercitano l’attività di locazione immobiliare o di quelle che considerano gli stessi immobili come “beni- merce”.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società di avere detratto le spese sostenute la riqualificazione energetica, in quanto tale agevolazione non era concessa relativamente agli immobili concessi in locazione a terzi o a quelli destinati alla vendita (c.d. beni-merce).
La tesi erariale si basava sul fatto che la normativa sarebbe finalizzata “a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio” ([1]).
Tale posizione interpretativa è stata ripresa anche in altri documenti di prassi in merito alla detrazione per la riqualificazione energetica, osservando che “per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’