In questo periodo di persistente crisi emergenziale appare di sicuro interesse la possibilità di regolare la gestione del rapporto di lavoro al fine di fornire alle imprese interessate uno strumento che possa essere d’aiuto nello svolgimento delle attività lavorative.
Diamo uno sguardo ai contratti di prossimità, che sono accordi di secondo livello, territoriali o aziendali, che possono prevedere intese anche in deroga alle norme contenute nelle leggi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Contratti di prossimità: premessa generale
Molto spesso le regole vigenti in materia di lavoro si scontrano con le necessità che trapelano a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 (limiti alle assunzioni a termine, somministrazioni di lavoro, flessibilità del rapporto di lavoro, regolamentazione orario lavoro ecc.). Ecco pertanto la necessità di fornire alle imprese uno strumento che permette attraverso l’utilizzo del contratto di prossimità di poter regolare le fasi del rapporto di lavoro secondo specifiche esigenze aziendali (instaurazione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro).
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Analisi della normativa generale e focus sui punti principali
In via generale la contrattazione collettiva di prossimità rappresenta la possibilità di derogare alle disposizioni della Legge e del contatto collettivo in materia di lavoro.
L’articolo 8 del Decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011, individua gli agenti contrattuali legittimati alla stipula dei contratti nelle:
“associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011”.
L’efficacia della contrattazione collettiva di prossimità è estesa a tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritta sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali e la volontà della maggioranza prevale sulla volontà della minoranza determinando l’estensione dell’efficacia del contratto collettivo a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro iscrizione al sindac