Cosa sono i contratti di prossimità?
I contratti di prossimità rappresentano un tipo di contratto di secondo livello sottoscritto a livello territoriale o aziendale. Tale tipo di contrattualistica può essere utile in fase di ripartenza post Covid-19?
Le deroghe ai contratti collettivi nazionali di lavoro: i contratti di prossimità
La Legge consente ai datori di lavoro di derogare, entro determinati limiti e specifiche materie, le disposizioni di Legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro mediante contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale e territoriale detti anche contratti di prossimità (contratti “più prossimi”). I contratti di prossimità[1] rappresentano quindi un tipo di contratto di secondo livello sottoscritto, a livello territoriale o aziendale, da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, siano esse rappresentanze sindacali aziendali (RSA)[2] purché costituite nell’ambito delle predette organizzazioni, siano esse rappresentanze sindacali unitarie (RSU), purché costituite in conformità delle regole stabilite dall’autonomia collettiva negli accordi interconfederali.
Le materie oggetto di possibili deroghe
Trattasi dunque di specifiche intese efficaci erga omnes[3] mediante le quali è possibile derogare le norme di legge e le relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento a materie riguardanti l’organizzazione del lavoro e della produzione quali:
- impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;
- mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;
- contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- disciplina dell’orario di lavoro;
- modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro, le conseguenze del recesso del rapporto di lavoro (fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice concomitante al matrimonio, licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino, licenziamento a