Il ruolo dei professionisti nell’ordinamento giuridico italiano si caratterizza per la presenza di una figura qualificata di lavoratore, la cui opera viene prestata non in vista di un risultato, bensì quale azione, prestazione “fiduciaria”, costituita da un’obbligazione di mezzi, nella quale è fortissimo l’elemento personale, “intuitu personae”.
Ciò nonostante, per ragioni di gestione delle strutture e di miglioramento/diversificazione dell’offerta di servizi, si sono imposte nel corso degli anni delle forme associative o societarie, che consentono l’esercizio delle professioni in forma “comune” assimilandole (ma solo “esteriormente”) ad aziende erogatrici di servizi.
Sia le associazioni professionali che le società tra professionisti presentano numerose problematiche di tipo civilistico e fiscale, da esaminare col supporto della giurisprudenza e della prassi.
Associazioni e società tra professionisti: forme adottabili
Mentre la forma associativa per l’esercizio in comune delle attività professionali è un modulo organizzativo da tempo accolto nell’ordinamento italiano, la facoltà di esercizio in forma societaria delle attività professionali (società tra professionisti) regolamentate era prevista solamente per gli ingegneri (dall’art. 17 della Legge 11.2.1994, n. 109) e per gli avvocati (dal D.Lgs. 2.2.2001, n. 96), prima che l’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 4.7.2006, n. 223 (convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248) estendesse questa possibilità alla generalità delle professioni.
Il decreto menzionato ha infatti abrogato
“il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”.
È successivamente intervenuto l’art. 10 della legge L. 12.11.2011 n. 183, che ha parzialmente abrogato (comma 11) la risalente normativa in materia di studi associati (legge 23.11.1939, n. 1815) consentendo contestualmente (comma 3) la costituzione di società tra professionisti.
L’abrogazione non ha però pregiudicato la validità delle associazioni tra professionisti già costituite nella vigenza della vecchia legge, né impedisce di procedere alla costituzione di nuovi studi associati (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato – CNN – 31.05.2012, n. 41-2012/I e circolare IRDCEC 12.07.2013, n. 32/IR).
Mentre la società tra professionisti si conforma quasi in tutto a quanto previsto dal codice civile in materia di società commerciali (l’attività professionale viene “assorbita” da un’entità societaria, tipicamente utilizzata per l’esercizio in comune di un’attività di impresa), l’associazione professionale, della quale si dirà di seguito, è un soggetto che conserva la reciproca indipendenza patrimoniale degli associati.
Natura giuridica
L’associazione professionale, anche se priva di personalità giuridica, si configura come centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici ai sensi dell’art. 36 c.c., nell’ambito delle associazioni non riconosciute.
L’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione non riconosciuta sono regolati in base agli accordi degli associati, che possono attribuire la legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità dei rapporti all’associazione stessa (la quale poi li delega ai singoli aderenti che ne curano l’esecuzione).
Tuttavia, i professionisti che si associano al fine di dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono all’associazione la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, conservando la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente (Cassazione 10.09.2019, n. 22616).
Profili reddituali delle società tra professionisti
Sono redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR, quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, cioè dall’esercizio
“per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo (…), compreso l’esercizi