Quale aliquota IVA sul gel mani?

Come noto il decreto rilancio ha esentato dall’IVA per il 2020 i prodotti detergenti per l’emergenza coronavirus e ha previsto l’applicazione dell’aliquota del 5% dal 2021. Quali sono i prodotti che ricadono in tali categorie? Alcuni detergenti (gel per le mani) non godono dell’agevolazione e scontano in fattura l’aliquota IVA del 22%

Aliquota iva su gel igienizzanti per maniCon la risposta n. 530 del 5 novembre 2020 all’interpello posto ad Agenzia delle Entrate Riscossione, la stessa fornisce chiarimenti in relazione all’art. 124 del Decreto Rilancio, sulla questione dell’esenzione IVA per i detergenti disinfettanti per le mani.

Nel caso di specie, una società rappresenta di produrre e commercializzare prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia e l’igiene umana, quali saponi da toilette e affini, nonché prodotti idroalcolici per la pulizia e la sanificazione delle mani.

L’art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (in seguito “Decreto Rilancio”) ha disposto, in via transitoria, che le cessioni di determinati beni impiegati nell’emergenza sanitaria sono esenti da IVA, almeno fino alla data del 31 dicembre 2020.

 

Gel mani: aliquota Iva ridotta al 5% dal 2021

A decorrere, infatti, dal 1 gennaio 2021, le cessioni dei predetti beni saranno soggette ad IVA, con aliquota del 5%.

L’elenco dei beni agevolabili di cui all’art. 124 comprende i “detergenti disinfettanti per mani” e le “soluzioni idroalcoliche in litri”.

A parere della società istante, ciò comporterebbe un problema di interpretazione, in quanto la voce “detergenti disinfettanti per mani” si riferirebbe ad una categoria di prodotti, di fatto, inesistente, poiché con il termine “disinfettante” si indica, di solito, un prodotto che, per definirsi tale, deve essere registrato presso il Ministero della Salute, come Presidio Medico Chirurgico (PMC), mentre i prodotti detergenti, nell’ambito della loro funzione, possono anche esplicare un’azione igienizzante, come meglio chiarito Dal Ministero della Salute, nella nota del 20 febbraio 2019 e come disciplinato dalla Legge Europea del 2009.

In proposito, la società Contribuente osserva che, in funzione dei codici TARIC, vengono ricompresi nella categoria dei “detergenti disinfettanti per mani” prevista nell’art. 124 D.L. 34/2020, sia i saponi di uso comune che le preparazioni “organiche tensioattive”.

I beni prodotti, sopra descritti, soprattutto i saponi di uso comune, cosiddetti da toilette, ovvero preparazioni “organiche tensioattive”, sia in forma liquida, che solida, che in polvere, siano da ricomprendere tra i beni riconducibili all’esenzione introdotta dall’art. 124 del D.L. 34/2020.

 

L’Agenzia delle Entrate Riscossione risponde all’interpello sostenendo che i beni sopra descritti, siano da ricomprendere tra i beni elencati nell’art. 124 e, pertanto, usufruiscano del regime agevolato IVA, in questo previsto.

Nella risposta n. 370 è stato precisato che l’agevolazione di cui alla domanda, non trova applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo di quelli riconducibili in tale voce, che siano addizionati con “disinfettanti”.

Ai fini in esame rilevano in particolare i paragrafi 2.2 e 2.5 della summenzionata circolare (cui si rimanda per ogni dettaglio), dove è stato precisato che, con la dizione “detergenti disinfettanti per mani”, il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante e, in particolare, ai biocidi o i presidi medico – chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione.

I semplici detergenti, infatti, non possono ritenersi compresi nell’elenco dell’art. 124, in quanto non svolgono un’azione disinfettante.

Nella nozione di “soluzione idroalcolica in litri” rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PCM o biocidi, a base, quindi, di etanolo.

Solo questo tipo di prodotti ha, dunque, un’azione virucida ed è in grado di rispettare la ratio della norma in esame, che, si ricorda, non è applicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.

 

 

A cura di Andrea Ziletti

Giovedì 26 Novembre 2020