Nel presente intervento vogliamo esaminare un caso pratico connesso alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate della esistenza della documentazione relativa al transfer price, in sostanza la documentazione nazionale ed il masterfile.
Il prossimo 30 novembre scade l’invio del Modello Redditi.
ll contribuente potrebbe aver già condotto l’analisi di tp ma potrebbe non averla ancora formalizzata secondo gli schemi del masterfile e della documentazione nazionale di cui al Provvedimento 29 settembre 2010.
La questione che a questo punto sorge spontanea attiene alla possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi in data successiva al fine di indicare la barratura della casella “possesso documentazione” al rigo RS106 in un momento successivo.
E’ appena il caso di sottolineare che, quand’anche fornissimo una risposta positiva, è evidente che se i verificatori effettuano un accesso in azienda, il flag non è più ammesso.
[NdR: Per chi vuole approfondire i temi del trasfer pricing abbiamo creato una apposita sezione--> ]
La compilazione del rigo RS106
La segnalazione viene operata barrando la casella 4 del rigo RS106 del Modello Redditi società di capitali[1].
Le istruzioni, al riguardo, sono oltremodo scarne.
Si legge che il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’art. 110 del TUIR.
Viene data poi indicazione di come compilare le prime tre caselle.
I soggetti interessati devono barrare la casella:
- A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.
Si tratta a bene vedere dei casi in cui la società italiana è controllata, controlla o è sorella rispetto alla società estera.
Segnaliamo da subito che nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR.
Approcciamo, infine, le istruzioni alla colonna 4.
Si legge che qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Possesso documentazione”.
Le istruzioni precisano altresì che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010 è stato previsto che la comunicazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea