Fattura elettronica: in vigore i nuovi codici

di Claudio Sabbatini

Pubblicato il 6 ottobre 2020

Dall’1 ottobre 2020 sono entrati in vigore – anche se solo in via facoltativa – nuovi codici da inserire nella fattura elettronica.
Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati i precedenti codici. Dall’1 gennaio 2021 l’utilizzo dei nuovi codici sarà obbligatorio.

I nuovi codici per la fattura elettronica: premessa

fattura elettronica nuovi codiciDall’1 ottobre 2020 sono entrati in vigore – anche se solo in via facoltativa – nuovi codici da inserire nella fattura elettronica.

Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati i precedenti codici di cui alla versione 1.5 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757.

Dall’1 gennaio 2021 l’utilizzo dei nuovi codici – versione 1.6.1 delle specifiche tecniche – sarà obbligatorio.

(Per approfondire..."Fatture elettroniche: nuovi codici obbligatori dal 4 maggio 2020" di Vincenzo D'Andò)

 

Entrata in vigore

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 20 aprile 2020, n. 166579, oltre a prevedere la nuova versione delle specifiche tecniche ha previsto la seguente scansione temporale di entrata in vigore delle nuove codifiche:

  • dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati, indifferentemente, i nuovi codici oppure quelli precedenti;
     
  • dall’1 gennaio 2021 potranno essere utilizzati solo i nuovi codici. Da questa data alcuni codici non potranno essere più utilizzati.

È previsto che l’utilizzo dei nuovi codici riguardi – obbligatoriamente – le operazioni effettuate dall’ 1 gennaio 2021.

Per il concetto di “effettuazione” delle operazioni valgono le regole di cui all’articolo 6, Dpr 633/1972, ossia, considerando i casi più frequenti:

  1. cessione di beni immobili: atto di compravendita;
  2. cessione di beni mobili: consegna o spedizione degli stessi.
  3. prestazione di servizi: all’atto del pagamento (leggasi “incasso”) del corrispettivo.

Quindi, ad esempio:

  • un incasso avvenuto in data 28/12/2020 per una prestazione di servizi potrà essere fatturato utilizzando i nuovi codici o i vecchi codici, in quanto l’operazione si considera effettuata entro il 31/12/2020.
    A nulla rileva il fatto che il documento (il file xml della fattura elettronica) venga trasmesso al SdI in data 3/1/2021;
     
  • una fattura differita, trasmessa al SdI entro il 15 gennaio 2021 ma relativa a consegne di beni effettuate nel mese di dicembre 2020, segue il regime transitorio (facoltà di utilizzo dei nuovi codici e possibilità di continuare ad utilizzare quelli “vecchi”).

Quanto detto è motivato dal fatto che:

  • i nuovi codici vanno utilizzati obbligatoriamente per le operazioni “effettuate” dall’ 1 gennaio 2021; prima di tale data l’utilizzo degli stessi è facoltativo;
     
  • la data che compare sul documento “fattura” è la data di effettuazione dell’operazione, mentre quella di emissione (ossia, di trasmissione; cfr. articolo 21, comma 1, Dpr 633/1972) viene rilevata dal SdI al momento dell’invio telematico del file in formato xml (circolare agenzia entrate 17 giugno 2019, n. 14/E).
    Le due date (quella di effettuazione e quella di emissione) possono non coincidere (articolo 21, comma 2, lettera g-bis), Dpr 633/1972): in tal caso, la fattura deve contenere la data di effettuazione dell’operazione (nel campo Data fattura) mentre la data di emissione (trasmis