Dall’1 ottobre 2020 sono entrati in vigore – anche se solo in via facoltativa – nuovi codici da inserire nella fattura elettronica.
Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati i precedenti codici. Dall’1 gennaio 2021 l’utilizzo dei nuovi codici sarà obbligatorio.
I nuovi codici per la fattura elettronica: premessa
Dall’1 ottobre 2020 sono entrati in vigore – anche se solo in via facoltativa – nuovi codici da inserire nella fattura elettronica.
Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati i precedenti codici di cui alla versione 1.5 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757.
Dall’1 gennaio 2021 l’utilizzo dei nuovi codici – versione 1.6.1 delle specifiche tecniche – sarà obbligatorio.
(Per approfondire…“Fatture elettroniche: nuovi codici obbligatori dal 4 maggio 2020” di Vincenzo D’Andò)
Entrata in vigore
Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 20 aprile 2020, n. 166579, oltre a prevedere la nuova versione delle specifiche tecniche ha previsto la seguente scansione temporale di entrata in vigore delle nuove codifiche:
- dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzati, indifferentemente, i nuovi codici oppure quelli precedenti;
- dall’1 gennaio 2021 potranno essere utilizzati solo i nuovi codici. Da questa data alcuni codici non potranno essere più utilizzati.
È previsto che l’utilizzo dei nuovi codici riguardi – obbligatoriamente – le operazioni effettuate dall’ 1 gennaio 2021.
Per il concetto di “effettuazione” delle operazioni valgono le regole di cui all’articolo 6, Dpr 633/1972, ossia, considerando i casi più frequenti:
- cessione di beni immobili: atto di compravendita;
- cessione di beni mobili: consegna o spedizione degli stessi.
- prestazione di servizi: all’atto del pagamento (leggasi “incasso”) del corrispettivo.
Quindi, ad esempio:
- un incasso avvenuto in data 28/12/2020 per una prestazione di servizi potrà essere fatturato utilizzando i nuovi codici o i vecchi codici, in quanto l’operazione si considera effettuata entro il 31/12/2020.
A nulla rileva il fatto che il documento (il file xml della fattura elettronica) venga trasmesso al SdI in data 3/1/2021;
- una fattura differita, trasmessa al SdI entro il 15 gennaio 2021 ma relativa a consegne di beni effettuate nel mese di dicembre 2020, segue il regime transitorio (facoltà di utilizzo dei nuovi codici e possibilità di continuare ad utilizzare quelli “vecchi”).
Quanto detto è motivato dal fatto che:
- i nuovi codici vanno utilizzati obbligatoriamente per le operazioni “effettuate” dall’ 1 gennaio 2021; prima di tale data l’utilizzo degli stessi è facoltativo;
- la data che compare sul documento “fattura” è la data di effettuazione dell’operazione, mentre quella di emissione (ossia, di trasmissione; cfr. articolo 21, comma 1, Dpr 633/1972) viene rilevata dal SdI al momento dell’invio telematico del file in formato xml (circolare agenzia entrate 17 giugno 2019, n. 14/E).
Le due date (quella di effettuazione e quella di emissione) possono non coincidere (articolo 21, comma 2, lettera g-bis), Dpr 633/1972): in tal caso, la fattura deve contenere la data di effettuazione dell’operazione (nel campo Data fattura) mentre la data di emissione (trasmissione)