Per fondare un accertamento induttivo basta l’anticeconomicità rilevata solo su alcuni dei prodotti venduti dal contribuente? Analisi di un caso…
Antieconomicità dell’attività d’impresa: il fatto
Di particolare interesse è l’ordinanza della Corte di Cassazione n.13488 del 2 luglio 2020 che pone la questione dell’antieconomicità rilevata su alcuni prodotti venduti dal contribuente: una s.r.l. ed i soci ricorrevano avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2003, con il quale l’Ufficio recuperava maggiori ricavi di cui era stata omessa la contabilizzazione per euro 145.939,47.
Uno dei soci definiva la controversia attraverso l’accertamento con adesione, mentre la società deduceva, per quanto di interesse in questa sede, che l’accertamento aveva preso in considerazione solo alcuni degli articoli oggetto di vendita, facendo peraltro riferimento ad una percentuale di ricarico del prezzo relativa all’anno precedente.
La Commissione provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
In esito all’appello proposto dall’Ufficio, la Commissione regionale riformava la sentenza di primo grado, rilevando, nel merito, che gli errori formali evidenziati dalla società erano inattendibili, che i ricavi dichiarati nello studio di settore si attestavano al di sotto del ricavo minimo di riferimento e che il reddito d’impresa presentava forti perdite di esercizio dal 2000 al 2004, il che dimostrava l’antieconomicità dell’attività d’impresa.
Affermava, quindi, che tali elementi consentivano di determinare in via induttiva il reddito d’impresa, tenuto conto che il campione esaminato per la ricostruzione dei ricarichi era altamente rappresentativo della realtà aziendale ed era frutto dei dati esposti dalla stessa società nel quadro D dello studio di settore.
Ricorrono per la cassazione della suddetta decisione la società e uno dei soci, lamentando che i giudici di appello hanno ritenuto legittimo l’accertamento induttivo puro utilizzato dall’Ufficio, pur trattandosi di accertamento che può essere effettato solo <<quando le omissioni o le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di un