In questo nostro intervento ci soffermiamo sulla restituzione del contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio, alla luce delle ultime indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.
Contributi a fondo perduto: premessa giuridica
L’art. 25, del D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche in L. n. 77/2020, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato a compensare, almeno in parte, i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”, per le perdite subite a causa della pandemia.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020 (prot. n. 0230439) definisce le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza.
Le stesse sono state oggetto di esame con la circolare n.15/E del 13 giugno 2020 e successivamente con la circolare n.22/E del 21 luglio 2020.
Il modello per la richiesta poteva essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020[1], anche avvalendosi di un intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web.
L’ambito soggettivo del contributo a fondo perduto è disciplinato dai commi 1 e 2 dell’art. 25, del D.L. n. 34/2020, e ricomprende i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, «titolari di partita IVA», fatte salve le specifiche esclusioni previste al successivo comma 2.
In questo nostro intervento ci soffermiamo sulla restituzione del contributo a fondo perduto, alla luce peraltro delle ultime indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020.
La restituzione del contributo a fondo perduto
Come è noto, e come si è visto ma