Spese di formazione del personale: trattamento civilistico e principi contabili
Il legislatore civilistico non ha previsto norme particolari che regolano le spese di formazione, qualificazione ed addestramento del personale.
(Per approfondire..."Spese per la formazione del personale: compensabile in F24 il credito d’imposta")
A tale riguardo soccorre il principio contabile OIC n. 24 <Immobilizzazioni>, § 44, secondo cui si tratta di costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono.
Essi possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività.
Tali costi sono altresì differibili se essi sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distr