Le spese per la formazione del personale: aspetti civilistici, fiscali e contabili

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 17 settembre 2020

Aggiornamento, addestramento e riqualificazione del personale. La rapida evoluzione tecnologica dei processi produttivi impone alle imprese di investire, con frequenza, sulla formazione del personale dipendente. Si pone quindi il problema di definire, ai fini fiscali, le ipotesi in cui tali costi possano essere spesati nell’esercizio di competenza, ovvero capitalizzati e dedotti in più annualità.

Spese di formazione del personale: trattamento civilistico e principi contabili

spese formazione professionaleIl legislatore civilistico non ha previsto norme particolari che regolano le spese di formazione, qualificazione ed addestramento del personale.

(Per approfondire..."Spese per la formazione del personale: compensabile in F24 il credito d’imposta")

A tale riguardo soccorre il principio contabile OIC n. 24 <Immobilizzazioni>, § 44, secondo cui si tratta di costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono.

Essi possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività.

Tali costi sono altresì differibili se essi sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distr