In caso di irreperibilità temporanea con invio della raccomandata informativa quando decorre il termine per il ricorso? Se l’iter procedimentale è stato correttamente posto in essere, il diretto interessato non può sottrarsi agli effetti giuridici, che si producono pur quando l’atto non è materialmente ritirato?
In caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita, decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto?
E’ valida la notifica dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate eseguito direttamente a mezzo del servizio postale, anche se al momento della consegna del plico il destinatario non venga temporaneamente rinvenuto?
Sussiste la possibilità per il contribuente di richiedere la rimessione in termini ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile?
Irreperibilità temporanea: la norma di principio
L’irreperibilità temporanea: la notifica ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata[1], contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell’attuale formulazione.[2]
A nulla rileva, a tal proposito, l’ignoranza del destinatario in ordine alla spedizione della raccomandata di avviso di deposito dell’atto.
Spetta al destinatario ricostruire il procedimento, complesso ma puntualmente descritto dal legislatore, in base al quale si perfeziona il procedimento di notificazione di un atto per il suo destinatario.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 17 luglio 2020 n. 15260.[3]
Atto impositivo notificato mediante deposito all’ufficio postale – Perfezionamento della notifica – Esclusione del giorno iniziale
Quando il contribuente è momentaneamente assente, la notifica si considera avvenuta decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata al contribuente che lo informa del deposito dell’atto presso l’ufficio postale.
Per il calcolo di questi 10 giorni occorre escludere il giorno iniziale, coincidente con la data di invio della predetta raccomandata informativa.
Per la notifica del provvedimento impugnato tramite posta, qualora il destinatario sia assente al momento della consegna, l’agente postale deposita l’atto presso il proprio ufficio ed invia la raccomandata informativa.
L’articolo 8 della legge 890/82 prevede che, se l’agente postale non può recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica nonché l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data di deposito presso l’ufficio. Il termine di 10 giorni previsto va qualificato come termine a decorrenza successiva.[4]
Per tale ragione va applicato il criterio previsto dall’articolo 155 del Codice di procedura civile, secondo il quale nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
Ne consegue che il calcolo deve decorrere, di fatto, dal giorno successivo all’invio della raccomandata informativa. (Corte di Cassazione ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25040)[5]
Irreperibilità temporanea: il pensiero della Cassazione
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente po