Bonus mobilità – Decreto 14 agosto 2020 in G.U. n. 221 del 5 settembre 2020 – Testo completo

In data 5 settembre 2020 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 14 agosto 2020 contenente le istruzioni e i dettagli relativi al Bonus mobilità. Riportiamo il testo integrale del decreto…

Bonus mobilità - Decreto 14 agosto 2020 in G.U. n. 221 del 5 settembre 2020Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020 il Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare che introduce il bonus mobilità datato 14 agosto 2020.

Il Decreto introduce tutti i dettagli su quest’agevolazione che coinvolge i soggetti maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione e di Provincia o nei Comuni con più di 50.000 abitanti e nei comuni delle Città Metropolitane.

 

Riportiamo testualmente:

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l’art. 19 che prevede la messa all’asta delle quote;

Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, cosi’ come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce il fondo denominato programma sperimentale buono mobilità nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il programma sperimentale buono mobilità prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un «buono mobilità», pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonchè di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto «buono mobilità» puo’ essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste;

Visto che il medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che «al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario»;

Visto che l’art. 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che «Il decreto di cui all’art. 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell’anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.»;

Visto l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio di cui al programma sperimentale buono mobilità anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto in particolare l’art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;

Visto l’art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visti gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale (nel prosieguo AGID);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Tenuto conto che l’AGID, nell’ambito del progetto denominato «Italia Login – La casa del cittadino», promuove la diffusione del Sistema pubblico di identità digitale, di seguito SPID, che consente a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti;

Viste le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate dall’AGID con determinazione n. 115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono che il modello del riuso delineato dal codice dell’amministrazione digitale consente di individuare, valutare e personalizzare un software senza stipulare alcuna convenzione con l’amministrazione che ha messo a riuso il software stesso, oltre all’accettazione della licenza Open Source che si perfeziona con il semplice download, senza che sia necessaria alcuna richiesta di accesso;

Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l’art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all’art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonchè per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L’oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni;

Considerata la necessità di provvedere tempestivamente all’individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

Considerato che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l’erogazione del «buono mobilità» di cui al «Programma sperimentale buono mobilità», quindi tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

Vista l’applicazione informatica «18App», realizzata ai sensi dell’art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista l’applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai sensi dell’art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista l’applicazione informatica «Bonus dispositivi anti abbandono», realizzata ai sensi dell’art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l’esecuzione delle attività connesse all’adozione del decreto di cui al citato art. 2, comma 1;

Acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, finalità e dotazione finanziaria 1.

Il presente decreto definisce le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità», di seguito «Programma», istituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e successive modificazioni. 2. Il programma è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti.

A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 3.

Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

[CONTINUA]

 

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