In questo articolo trattiamo di aspetti pratico-operativi legati all’azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, sulla base della normativa attuale e anche di quella che sarà post riforma (dall’1 settembre 2021).
Revocatoria delle rimesse bancarie: introduzione
La revocatoria delle rimesse bancarie è un istituto a nostro avviso colpevolmente trascurato, oggigiorno.
E’ ben vero che, aver ridotto il termine di riferimento da un anno a sei mesi con la riforma del 2005, l’ha di fatto depotenziata, ma la revocatoria delle rimesse bancarie ben può trovare applicazione soprattutto nei casi di consecuzione delle procedure.
Qui esaminiamo degli aspetti pratici, concreti, per lo più non trattati da altri.
Oggi la questione è trattata da due articoli della legge fallimentare, l’art. 67 e e l’art. 70 della legge fallimentare.
In pratica però si applica quasi sempre ed esclusivamente il risultato che deriva dall’applicazione dell’art. 70, come chi si occupa della materia sicuramente ha avuto modo di riscontrare, nella pratica.
Nel periodo di provata conoscenza dello stato di insolvenza, l’art. 67 legge fallimentare prevede la possibilità di intraprendere l’azione revocatoria delle rimesse bancarie che hanno ridotto l’esposizione in misura consistente (con la prossima riforma, parrebbe che la consistenza sia espunta) e durevole, mentre il successivo art. 70 prevede che l’importo revocabile sia pari alla differenza tra la massima esposizione del periodo e il saldo finale, al momento del fallimento.
In estrema sintesi questa è la situazione oggi, ante riforma (che entrerà in vigore l’1 settembre 2021, almeno per il momento), trascurando aspetti particolari di limitato impatto.
Dimostrazione pratica della prevalenza dell’art. 70 sull’art. 67 legge fallimentare
Diamo una dimostrazione grafica dell’assunto da noi sempre sostenuto, e cioè che gli importi revocabili ex art. 70 legge fallimentare (il cosiddetto “rientro”) sono in linea di massima inferiori o al massimo uguali di norma, mai superiori ai conteggi effettuati in base all’art. 67 legge fallimentare, qualsiasi sia l’impostazione data, tra quelle possibili.
Ciò comunque, con una evidente limitazione, qualora il rientro fosse consistente, se la percentuale di consistenza fosse determinata in una percentuale elevata (ad esempio 10%), ecco che rimesse superiori a tale entità parrebbero difficilmente esistenti, o comunque molto limitate, peraltro a fr