A partire dal 2019, il ROL valido ai fini della disciplina di deducibilità degli interessi passivi nel reddito di impresa deve essere calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione, ma nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni sul reddito di impresa (c.d. ROL fiscale) e non più, come precedentemente previsto, guardando alle regole “civilistiche” del bilancio. Il criterio di determinazione del ROL è stato così riformulato secondo l’orientamento affermatosi a livello comunitario.
Oltre all’intervento sulla determinazione del ROL, è stato previsto che il limite alla deducibilità previsto dalla norma riguarda gli oneri finanziari derivanti da rapporti contrattuali aventi causa finanziaria o anche da rapporti contenenti una componente di finanziamento significativa (compresi alcuni crediti commerciali).
Nuovo ROL nel calcolo degli interessi passivi: aspetti generali
Nuovo ROL: secondo il comma 1 dell’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del primo comma, lettera b), dell’art. 110[1], sono deducibili dalle imprese in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L’eccedenza – secondo il successivo comma 2 – è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.
La quota del ROL prodotto non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza può essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d’imposta.
Per quanto riguarda la determinazione del ROL, è necessario fare riferimento al comma 4 dell’art. 96, che, nel testo ora vigente (dopo le predette innovazioni del D.Lgs. n. 142/2018), stabilisce quanto segue:
“Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti”.
A seguito delle innovazioni del 2018, come detto, secondo la testuale formulazione del comma 4 la differenza tra il valore e i costi della produzione si assume in base ai valori fiscali (“nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa”).
Ciò comporta, come rilevato nella relazione illustrativa al citato decreto legislativo, che, in luogo del “ROL contabile” previsto dalla normativa previgente, da calcolare assumendo le voci che lo compongono come risultanti in bilancio, si utilizzi il “ROL fiscale”, in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito di impresa.
Non è chiaro però se in ogni caso la quantificazione “fiscale” del ROL debba prevalere: ad esempio quanto taluni componenti di reddito non vengano riportati in bilancio in attuazione dei principi contabili adottati dall’impresa.
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