Sistema di tassazione dei dividendi percepiti da società semplici: ne esaminiamo il funzionamento, che vede i dividendi imputati fiscalmente in capo al socio e non alla società.
Trasparenza della tassazione dei dividendi da società semplici: premessa
Viene introdotto un nuovo sistema di tassazione per trasparenza secondo un approccio look through per gli utili percepiti da società semplici: in estrema sintesi, la società semplice non percepisce più i dividendi e quindi non vanno considerati quale componente reddituale della stessa ma gli stessi dividendi saranno direttamente imputati fiscalmente al socio che in alcuni casi (società di capitali e società di persone ad esempio) sarà obbligato a dichiararli nel proprio modello Redditi.
E’, infatti, previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale: la società semplice è come se non esistesse e si considera il dividendo spettante come percepito direttamente dal socio e tassato con il regime fiscale applicabile a ciascuno di essi.
L’imponibilità degli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), sarà applicata direttamente sul singolo socio e tale disciplina trova applicazione anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR, ossia in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti.
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Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti
Nel sistema vigente i regimi di tassazione di utili e delle partecipazioni variano a seconda del soggetto percipiente.
La legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) prevede che il dividendo percepito dalle persone fisiche al di fuori dal regime di impresa non ha più una differente tassazione ma è tassato in modo omogeneo con l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con aliquota unica pari al 26%.
Si rammenta che fino al 2017 per questi soggetti la tassazione era duale e dipendeva dalla qualificazione della partecipazione detenuta (qualificata o non qualificata).
Occorre considerare l’imposizione del 26% quale ritenuta a titolo d’imposta