Bonus sanificazione e spese per lavoratori dipendenti

In presenza di specifiche competenze già riconosciute, viene ammessa l’attività di sanificazione svolta anche tramite propri dipendenti o collaboratori.

bonus sanificazioneBonus sanificazione fatta attraverso propri dipendenti o collaboratori

Per la fruizione del bonus sanificazione l’attività deve essere certificata da professionisti (circolare Agenzia delle entrate n. 20 del 10 luglio 2020).

Tuttavia, in presenza di specifiche competenze già riconosciute, viene ammessa l’attività di sanificazione svolta anche tramite propri dipendenti o collaboratori.

In tal caso non potendo esibire un certificato vero e proprio, afferma la circolare citata, basterà che la spesa agevolabile sia documentabile da fogli interni all’azienda che provino le ore dedicate a tale attività.

L’ammontare della spesa agevolabile, non potendo essere dimostrata da un documento atto a certificare la stessa, può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda).

Oltre che per la sanificazione dell’ambiente il credito è fruibile anche per l’acquisto dei dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.

Per questo tipo di spese i beneficiari dovranno conservare la documentazione attestante la conformità dei beni alla normativa europea.

 

Credito di imposta per la sanificazione (art. 125, Dl n. 34/2020)

Si tratta del credito di imposta riconosciuto nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Rispetto alla precedente formulazione prevista nel DL n. 18/2020 – cura Italia -, il DL “Rilancio” ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo gli enti non commerciali.

Ha esteso le spese agevolabili ai dispositivi come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, inclusa l’eventuale installazione.

Infine aumenta la misura del credito d’imposta che passa dal 50% cento al 60% e il limite massimo fruibile da 20mila a 60mila euro.

Inoltre, l’attuale formulazione del bonus sanificazione non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, includendo, al pari del bonus per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro, soggetti in regime di vantaggio, in regime forfettario, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Lunedì 20 luglio 2020

 

Questo intervento è tratto dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico