Con una interessante Risoluzione l’Amministrazione finanziaria ha chiarito il ruolo degli enti locali e dei soggetti affidatari della gestione delle loro entrate ai fini della notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
Alla luce di tale Risoluzione gli enti locali e i soggetti affidatari della gestione delle loro entrate, risultano legittimati alla notifica degli atti di accertamento esecutivo, anche durante il periodo di sospensione, dal momento che quest’ultimo riguarda esclusivamente la fase esecutiva.
Accertamento esecutivo e sospensione dei termini: normativa di riferimento
L’art. 67, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 n. 18 del 2020, ha previsto che, dall’8 maggio al 31 maggio 2020, fossero sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori quelli degli enti locali.
Sospesi nello stesso periodo anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello nonché i termini per la regolarizzazione delle medesime istanze di interpello.
Il Legislatore ha inteso non sospendere l’attività degli enti impositori ma prevedere soltanto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato, facendo durare il decorso di tali termini per la medesima durata del periodo di sospensione.
Art. 68, comma 1, Decreto 18/2020: sospensione dei termini dei versamenti
L’art. 68, comma 1, del decreto n. 18/2020 dispone che sono sospesi i termini dei versamenti, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli avvisi di cui agli articoli 29 e 30, del D.L. 78/2010, convertito, con modificaz