Esame delle modifiche in sede di conversione del D.L. liquidità

Un riassunto schematico delle principali modifiche introdotte dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto “Decreto Liquidità”).

modifiche conversione decreto liquiditàSi evidenziano le modifiche più interessanti al D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità), in occasione della sua conversione in L. 5 giugno 2020, n. 40 (Entrata in vigore il 7 giugno 2020). (Le modifiche sono evidenziate premettendo la parola “Modifica” e aggiungendo il segno di punteggiatura “:”, ovvero con termini adeguati).

 

Modifiche al Decreto Liquidità: sostegno alla liquidità delle imprese

Capo I – Misure di accesso al credito per le imprese A (Art. 1)

La SACE amplia le garanzie per richieste di finanziamento, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.

Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (Modifica: prima era fissato per 24 mesi);

b) al 31 dicembre 2019, l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e, alla data del 29 febbraio 2020, non era annotata tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (modifica: con accertamento a cura del soggetto finanziatore);

b-bis) [Modifica: inserimento lett. b-bis)] nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa, che non può essere superiore a 7,5 [n. 1), lett. e), punto 18), dell’art. 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014], e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di “impresa in difficoltà”, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti);

Omissis.

i) [Modifica: inserimento lett. i)] l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che, analogamente ad ogni altra impresa con sede in Italia che appartenga al medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell’anno 2020.
Nel caso le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;

Omissis.

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, (Modifica: canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda) investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, (Modifica: e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni);

n-bis) [Modifica: inserimento lett. n-bis)] il finanziamento di cui alla lett. n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell’epidemia o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria (Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

 

Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti (Modifica: articolo aggiunto) (Art. 1-bis)

Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, deve rilasciare la seguente dichiarazione che:

  1. l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
     
  2. i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
     
  3. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
     
  4. è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
     
  5. il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all’art. 85, commi 1 (La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto) e 2 (La documentazione antimafia, se non si tratta di imprese individuali, è modulata in funzione della figura giuridica dell’ente interessata), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 (Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione antimafia);
     
  6. nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sull’IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (cioè l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni).

Omissis.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla suddetta dichiarazione sostitutiva “il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato”.

 

A cura di Salvatore Dammacco

Martedì 16 giugno 2020

 

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