Con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie il cd. Decreto Rilancio consente di effettuare, nel 2020, direttamente i rimborsi senza procedere all’eventuale compensazione con i debiti fiscali.
Procedure accelerate anche per i rimborsi fiscali; salta la regola per cui in presenza di un credito fiscale quest’ultimo è da compensare con un eventuale debito rappresentato da una cartella.
Stop all’obbligo, gravante sull’agente della riscossione, di chiedere ai contribuenti che presentano istanza di rimborso di compensare preventivamente il credito verso il Fisco con i debiti tributari iscritti a ruolo.
L’Agenzia deve, in definitiva, procedere, nel 2020, con celerità all’erogazione del rimborso sull’Iban del contribuente essendo sospesa la procedura di compensazione volontaria.
Dal DL Rilancio: la liquidità arriva coi rimborsi
Dato normativo. Procedura di compensazione volontaria
L’art. 28-ter del dpr. n.602/1973 (introdotto dal comma 12 dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006) configura l’ipotesi del beneficiario di un rimborso d’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, il quale risulta contestualmente destinatario di iscrizioni a ruolo.
L’art. 28-ter del dpr. n.602/1973 detta una specifica procedura, che deve essere seguita qualora l’Amministrazione finanziaria intenda operare compensazione tra debiti e crediti di imposta del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, in tal caso, deve mettere a disposizione dell’agente della riscossione le somme da rimborsare, ed informarlo di ciò mediante una apposita segnalazione in via telematica.
L’agente della riscossione, a sua volta notifica[1] al creditore/debitore idonea proposta di compensazione, sospendendo l’azione di recupero per i ruoli non sanati ed invitandolo a pronunciarsi entro sessanta giorni.
La norma citata prevede che l’iniziativa sia assunta dall’Agenzia delle entrate che deve erogare un rimborso d’imposta.
L’Agenzia, verificato che il beneficiario è iscritto a ruolo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione, che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.
Ricevuta tale segnalazione, l’agente della riscossione sospende le azioni volte al recupero delle somme e notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.