Dall’Organismo Italiano di Contabilità arriva un nuovo principio contabile, l’OIC 33 che, allo scopo di regolamentare il passaggio nella tenuta della contabilità dai principi contabili internazionali a quelli nazionali, si occupa di redazione del bilancio.
Nel presente contributo ne esaminiamo le modalità di applicazione.
Il passaggio dai principi contabili internazionali a nazionali e il nuovo OIC 33
Al fine di regolamentare il passaggio dalla contabilità tenuta secondo i principi contabili internazionali (o secondo altri criteri) alla contabilità tenuta secondo i principi contabili nazionali, è stato emanato, dopo la regolamentare procedura di approvazione che comprende i seguenti passi procedurali:
- prima approvazione del Consiglio di gestione dell’OIC, che dà il via alla successiva consultazione;
- procedura di consultazione;
- richiesta parere all’Agenzia delle Entrate, alla Banca d’Italia, alla CONSOB, all’IVASS e ai Ministeri competenti nella fattispecie, ai sensi dell’art. 12, dello Statuto;
- definitiva approvazione ad opera del Consiglio di gestione, anche in presenza di un parere negativo emesso da uno o più degli anzidetti Enti;
- quindi, pubblicazione definitiva del Documento interpretativo, che, seguendo il suddetto iter, comporta anche la pubblicazione dell’eventuale parere negativo – espresso sullo stesso principio – di una o più delle suddette istituzioni;
il Documento interpretativo 33 dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili) che, come prevede il suo paragrafo 1, regolamenta “le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che, in precedenza, redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.)” è stato approvato definitivamente.
Tuttavia, nella fase di transizione ai principi contabili nazionali, la società interessata non ha da rispettare quelle regole di transizione contenute nei principi contabili nazionali.
Lo scopo dell’OIC 33 è quello di offrire cognizione degli effetti prodotti dall’utilizzo dei principi contabili nazionali mediante l’annotazione dei nuovi saldi patrimoniali di apertura del bilancio, il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo (Di seguito, per ogni disposizione del provvedimento in esame tra parentesi, sarà indicato il paragrafo di riferimento dell’OIC, per consentire, a chi voglia approfondire gli argomenti, di poter risalire agevolmente a questi ultimi).
Decorrenza dei principi contabili
I principi contabili nazionali sono stati recepiti nel nostro ordinamento giuridico, ad opera dell’art. 20, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n° 116; mentre quelli internazionali dal 2005, a seguito del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, emesso in attuazione della L. 31 ottobre 2003, n. 306.
Data di entrata in vigore
La società applica la presente edizione dell’OIC 33 ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2020 o da data successiva.
È possibile l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2019 (Paragrafo 21).