Si approssima la scadenza del 28 giugno per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31/12/2019.
Facciamo il punto sulle recenti disposizioni introdotte dal Decreto Cura Italia in tema di convocazione a distanza dell’assemblea, tramite mezzi di telecomunicazione.
Approvazione bilanci a fine giugno
Ventotto giugno, data ultima per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31/12/2019. L’art. 106 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid – 19) prevede che l’assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio con intervento dei soci anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Convocazione per l’approvazione del bilancio
Con riferimento alle società a responsabilità limitata, l’art. 2478 bis, comma 1, codice civile stabilisce che:
“Il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364 codice civile”.
L’art. 2479 codice civile stabilisce poi che l’approvazione del bilancio di esercizio è tra le materie sulle quali i soci possono decidere a mezzo di “consultazione o consenso” (in alternativa alla “classica” assemblea ordinaria), qualora lo statuto sociale preveda tali metodi decisionali.
E’ quindi previsto un rinvio alle norme dettate per le società per azioni.
Relativamente le S.p.a., l’art. 2364 comma 2, codice civile (“Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza”) prevede che l’assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta all’anno, nel termine massimo di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, prorogabile in particolari situazioni a 180 giorni.
In particolare il predetto articolo, al comma 2, così dispone:
“L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo statuto ([1]) può prevedere un maggiore termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dila