Bonus 80 euro e bonus 100 euro in busta paga: le novità previste dal Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio prevede che il bonus Renzi di 80 euro (abrogato a far data dal 1′ luglio 2020) e il trattamento integrativo di 100 euro (in vigore dal 1′ luglio 2020) sono riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze COVID-19

bonus 100 euroBonus 80 euro e bonus 100 euro in busta paga: premessa generale

Il Decreto Rilancio prevede che il bonus Renzi di 80 euro (abrogato a far data dal 1′ luglio 2020) e il trattamento integrativo di 100 euro in vigore dal 1′ luglio 2020 sono riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze di cui al COVID-19 (fruizione di ammortizzatori sociali e/o congedi parentali).

Pertanto il bonus non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle misure di sostegno al lavoro (artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020) è comunque corrisposto dal datore di lavoro a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.


Nota

Dal mese di luglio 2020 i datori di lavoro cessano l’erogazione del bonus “Renzi” che viene sostitiuto dalla nuova somma dovuta a tiolo di integrazione del reddito a coloro che superano la soglia reddituale di non imponibilità ma non posseggono un reddito complessivo superiore a 28.000 euro (per il solo anno 2020 a partire dal 01 luglio 2020, per redditi dai 28.000 ai 40.000 euro, è riconusciuta  una nuova ulteriore detrazione di imposta a favore dei lavoratori subordinati e dei possessori di redditi assimilati ovvero:

  1. 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
     
  2. 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro).

Bonus Renzi 80 euro e trattamento integrativo euro 100: esame della normativa in vigore

Con lo scopo di evidenziare i caratteri salienti dei due “Bonus sopraindicati”è di fondamentale importanza focalizzare i seguenti punti:

1) Bonus Renzi 80 euro abrogato a far data dal 1 luglio 2020

Riguarda l’erogazione di una somma di massimo 80 euro mensili in busta paga con un massimo annuo pari ad euro 960,00 e spetta ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati che presentino un’Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro, di cui al co. 1 dell’art. 13 Tur).

L’importo diminuisce in base al reddito complessivo del contribuente e il bonus si annulla in presenza di un reddito complessivo superiore a euro 26.600 (il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile).

2)Trattamento integrativo di 100 euro a far data dal 1 luglio 2020

Tale bonus è stato introdotto dal Decreto Legge n. 3- 2020 (convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020) con decorrenza dal 1/7/2020 e riguarda sempre i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Il bonus in oggetto sostituisce quello di 80 euro (che viene applicato fino alla data del 30 giugno 2020) e l’ammontare massimo riconosciuto è di 1.200 euro annuali per redditi fino a euro 28.000 (per l’anno 2020 il bonus diminuirà dal suo valore massimo fino all’azzeramento da 28.000 a 40.000).


Nota

si rammenta che i redditi assimilati al lavoro dipendente che danno il diritto al bonus di 100 euro sono quelli da indicare nella Sez. I del quadro RC del Modello Redditi (non sono invece validi quelli da indicare nella Sez. II del quadro RC).

Ai fini del calcolo del reddito complessivo di euro 28.000 non si tiene conto del reddito derivante dalla prima casa e del TFR erogato mentre entrano a far parte del calcolo i redditi derivanti da cedolare secca (il reddito complessivo va inoltre calcolato al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dall’incentivo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e dei redditi agevolati dal regime speciale per i lavoratori impatriati).


Decreto Rilancio: le novità in materia di incapienza dovuta al Covid 19

Il Decreto rilancio, in buona sostanza, evidenzia che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali COVID-19 nel periodo d’imposta 2020 determinerà la riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF e della relativa imposta lorda dei lavoratori dipendenti interessati rendendo tali soggetti “incapienti”ai fini della fruizione dei bonus fiscali.

Per questo motivo l’art. 128 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dispone che per il solo periodo 2020 i suddetti bonus (80 e 100 euro) spettano anche se l’Irpef lorda determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato), al netto delle detrazioni di lavoro dipendente non risulti positiva per effetto delle misure a sostegno dei lavoratori COVID-19 (per i soli lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ai fini del calcolo dei due bonus (80 e 100 euro) dovrà essere considerata la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria e dei relativi ammortizzatori sociali).


Nota

Le misure COVID- 19 a sostegno dei lavoratori sono le seguenti indennità:

  • di cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario (art. 19);
     
  • di cassa integrazione ordinaria per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, si trovavano già in CIGS (art. 20); assegno ordinario per i datori di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21);
     
  • di cassa integrazione in deroga (art. 22);
     
  • per congedo parentale COVID-19 per il settore privato, ivi inclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 23);
     
  • per congedo parentale COVID-19 per il settore pubblico (art. 25).

Bonus 80 euro non erogato: cosa prevede il Decreto Rilancio

L’art. 128 del Decreto Legge n. 34-2020 dispone inoltre che il bonus di 80 euro non erogato nei mesi in cui il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali per COVID-19 (artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020) deve essere riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio (pertanto anche in data posteriore rispetto alla data di abrogazione del bonus che, come detto, non risulta più in vigore dal 01 luglio 2020).


Nota

nel caso di specie la norma cita solamente agli ammortizzatori sociali per COVID-19  e sembra tralasciare i congedi parentali COVID-19.


A cura di Celeste Vivenzi

Martedì 16 giugno 2020