Approfondiamo il tema della responsabilità del debitore in caso di inadempimento temporaneo di un accordo transattivo, in tempi di emergenza da Covid-19.
Il D.L. Cura Italia valuta il rispetto delle misure di contenimento del virus ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Transazioni ed emergenza Covid 19
Quale la responsabilità del debitore in caso di inadempimento temporaneo di transazioni, dovuto ad emergenza sanitaria Covid 19?
L’art. 91 del D.L. n. 18/2020, che ha introdotto, all’art. 3, comma 6-bis, della Legge 5.03.2020 n. 13. valuta il rispetto delle misure di contenimento del virus ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Gli accordi transattivi “puri”
Oggetto
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1965 c.c., la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Come espresso in dottrina ([1]), l’accordo transattivo rappresenta uno degli strumenti di cui i privati possono disporre al fine di comporre una controversia la transazione è, probabilmente, quello privilegiato poiché prescinde da ogni “indagine” circa la ragione o il torto di una o dell’altra parte.
Difatti, il consenso transattivo rende superflua ogni valutazione in relazione alla fondatezza delle pretese dei contraenti (Alpa, G., Manuale di diritto privato, Padova, 2015, 583; del Prato, E., La transazione, Milano, 1992, 1 s.; Trabucchi, A., Istituzioni di diritto civile, Padova, 2015, 759).
Presupposti
Il presupposto principale del contratto di transazione è che sussista una lite attuale od una potenziale.
In sostanza tra le parti contraenti occorre s