In seguito alla crisi da emergenza Coronavirus, il Decreto Rilancio è intervenuto in favore delle imprese con volume d’affari inferiore a 250 milioni e dei lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, stabilendo che per queste categorie non sia dovuto il saldo IRAP per il 2019 nè l’acconto per il 2020.
Approfondiamo in questo contributo.
Decreto Rilancio: stralcio del debito IRAP a saldo 2019
Come noto, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto del decreto cosiddetto “Rilancio” è stato previsto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi[1], non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
[Per approfondire… “La riduzione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP per il periodo di imposta 2020 e la disapplicazione delle sanzioni“]
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
In considerazione della novità e dell’eccezionalità del provvedimento, è utile esaminare alcuni aspetti relativi alla portata operativa del provvedimento che possono essere utili in relazione all’imminente chiusura dei rendiconti del 2019 nonché per la determinazione dei versamenti a saldo dei redditi 2019, versamenti per i quali (per dimenticanza del Legislatore o no) non è stata prevista al momento alcuna proroga.
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