Il Dlgs. n. 74/2000, art. 5, punisce la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti, trattandosi di reato omissivo proprio, ed essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali.
Trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere, essendo quindi escluso che l’eventuale delega possa modificare il destinatario dell’obbligo.
L’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera quindi il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione.
La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza n. 9417 del 10.03.2020, ha chiarito i profili di responsabilità del rappresentante legale della società nel caso di mancato invio della dichiarazione da parte del professionista.
Responsabilità per mancato invio dichiarazione: il caso di tribunale
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Brescia, aveva accolto l’appello del Pubblico Ministero e disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro esistenti sui conti correnti, nonché su depositi, titoli ed altre disponibilità finanziarie di una società, e, in subordine, delle somme di denaro esistenti sui conti correnti, nonché su depositi, titoli ed altre disponibilità finanziarie, di beni immobili, mobili, o di qualsiasi utilità nella disponibilità del suo rappresentante legale.
Il sequestro era disposto quale profitto del reato di cui all’art. 5 del Dlgs 10 marzo 2000, n. 74, di cui era imputato il legale rappresentante della società, in relazione all’omessa presentazione delle dichiarazioni Iva e dei redditi, per gli anni 2014- 2015.
Questi, per quanto qui di interesse, presentava quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra le altre, la violazione dell’all’art. 5 del Dlgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere il commercialista commesso un errore materiale che aveva determinato la omessa dichiarazione.
Nel respingere il ricorso la Suprema Corte rileva che il Dlgs. n. 74/2000, art. 5, punisce la mancata presenta